F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 08/03/2001 n. 5 5 – APPELLO DELLA U.S. RAMACCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 36 dell’1.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 08/03/2001 n. 5 5 - APPELLO DELLA U.S. RAMACCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 dell’1.2.2001) Al termine della gara Ramacca-Aci Catena del 23.12.2000 (Campionato di 1ª Categoria - Girone E), secondo quanto esposto dagli atti ufficiali, l’arbitro, mentre superava il cancello d’ingresso agli spogliatoi, veniva colpito “da una pedata alla schiena, perdendo l’equilibrio”. Nel suo rapporto l’arbitro afferma di aver fatto in tempo a voltarsi ed a riconoscere l’aggressore nel calciatore Gaetano Privitera (n. 9), in precedenza espulso, nel corso della competizione sportiva. Il Giudice Sportivo, sulla base di tale referto arbitrale, ha inflitto al calciatore Gaetano Privitera, dell’U.S. Ramacca, la sanzione della squalifica fino al 23.12.2005 (Com. Uff. n. 32 del 4 gennaio 2001). Pronunciandosi sul reclamo dell’U.S. Ramacca, la Commissione Disciplinare, pur accogliendo la ricostruzione dei fatti emersa dinanzi al Giudice Sportivo, ha ritenuto che l’episodio, pur grave, verificatosi, circoscritto da un solo atto e privo di conseguenze dannose per l’arbitro, potesse dar luogo ad una diversa graduazione della sanzione; ha ridotto, quindi, la squalifica fino al 23.12.2003. Con il reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale l’U.S. Ramacca, afferma che l’arbitro è incorso in un errore di persona. Secondo il reclamo il calciatore Gaetano Privitera, espulso nel corso della competizione, non avrebbe potuto raggiungere gli spogliatoi superando “la calca finale”. Si produce, inoltre, la dichiarazione di colpevolezza di un altro calciatore dell’U.S. Ramacca (Domenico Pappalardo), che si dichiara responsabile del gesto violento contro l’arbitro. Esaminati gli atti ufficiali di gara non si può non attribuire pieno carattere probatorio alla sicura indicazione dell’arbitro che trascrive, nel suo rapporto, il nome e il cognome e il numero di maglia del calciatore Privitera, che lo ha colpito. Non appaiono determinanti le considerazioni relative alla difficoltà per il calciatore espulso di trovarsi nel luogo in cui è accaduto l’episodio violento; né può attribuirsi valenza probatoria alla successiva dichiarazione del calciatore Pappalardo la cui presenza non è in alcun modo rilevata negli atti ufficiali di gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Ramacca di Ramacca (Catania) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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