F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 1 1 – APPELLO DELL’A.S. MONTECCHIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONTECCHIO CALCIO A CINQUE/ACLI CORINALDO DEL 15.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 1 1 - APPELLO DELL’A.S. MONTECCHIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONTECCHIO CALCIO A CINQUE/ACLI CORINALDO DEL 15.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in relazione alla gara Montecchio/ ACLI Corinaldo del 15.12.2000, valida per il Campionato di Serie D Calcio a Cinque, infliggeva al calciatore Paci Eros la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004, all’allenatore Morena Daniele l’inibizione fino al 31.7.2001 e l’ammenda di lire 300.000 alla società Montecchio. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 28 del 25 gennaio 2001, accogliendo parzialmente il reclamo proposto dalla S.S. Montecchio Calcio, riduceva la squalifica inflitta al calciatore Eros Paci al 31.12.2003 e confermava nel resto il provvedimento del Giudice Sportivo. Propone appello l’A.S. Montecchio, deducendo, come unico motivo di impugnazione, che il calciatore Paci non aveva usato violenza nei confronti del Direttore di gara, essendosi limitato ad accarezzargli il viso con aria ironica, allo scopo di prenderlo in giro. L’appello è infondato e va rigettato. I fatti e le circostanze che hanno determinato la squalifica del calciatore sono stati diffusamente e dettagliatamente descritti nel rapporto del Direttore di gara. Risulta da questo che il Paci, dopo un provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti, si scagliava contro l’arbitro con fare minaccioso, insultandolo reiteratamente. Nella stessa occasione il calciatore raggiungeva lo stesso Direttore di gara, lo afferrava energicamente al viso e al collo con entrambe le mani, procurandogli un momentaneo mancamento di respiro. Anche dopo la sospensione dell’incontro, decretata dall’arbitro a seguito di questo episodio, il Paci reiterava il suo atteggiamento offensivo e intimidatorio nei confronti dello stesso Direttore di gara. In sede di giudizio disciplinare l’accertamento del fatto oggetto del giudizio deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare (25 n. 1 C.G.S.), sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara ai quali è attribuito valore di prova privilegiata. La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, che peraltro ha già ridotto la squalifica originariamente inflitta dal Giudice Sportivo, appare congrua e adeguata al comportamento particolarmente violento del Paci e non è suscettibile di ulteriore riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Montecchio Calcio a 5 di Sant’Angelo in Lizzola (Pesaro) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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