F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 4 4 – APPELLO DELLA S.C. CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI CAMPAGNA/C.S.E.N. DEL 13.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 dell’1.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 4 4 - APPELLO DELLA S.C. CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI CAMPAGNA/C.S.E.N. DEL 13.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell’1.2.2001) Il Giudice Sportivo di 2° Grado, esaminato il reclamo presentato dalla società C.S.E.N. ha accertato la posizione irregolare dei calciatori Osvaldo Guarino (tessera n. 6520 del 27.9.1999) e Roberto Perna (tessera n. 6507 del 28.10.1999) che risultavano tesserati biennalmente per le stagioni sportive 1999/2000 e 2000/2001 con la S.C. Palomonte Salernitana e che, quindi, non avrebbero potuto partecipare alla gara di cui in epigrafe per la S.C. Campagna. Di conseguenza il Giudice Sportivo di 2° Grado ha deliberato di accogliere il reclamo e di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla società S.C. Campagna, comminandole l’ammenda di lire 400.000; ha inoltre disposto di inibire il dirigente accompagnatore della stessa società S.C. Campagna, Sig. Antonio delle Palme, fino al 31 maggio 2001. Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la S.C. Campagna afferma, adducendo come argomentazione la dichiarazione dei genitori dei due giovani calciatori (secondo la quale i genitori stessi non avrebbero mai firmato i tesserini per la società Palomonte Salernitana per la stagione 2000/2001), che il tesseramento di Roberto Perna e di Osvaldo Guarino per la società S.C. Campagna (stagione 2000-2001) deve considerarsi regolare. Si chiede, quindi, di ripristinare il risultato acquisito sul campo e di annullare le ulteriori sanzioni dell’ammenda e dell’inibizione al dirigente accompagnatore. L’esame degli atti di causa e l’acquisizione della documentazione fornita, su richiesta di questa C.A.F., dal Comitato Provinciale di Salerno della F.I.G.C., forniscono la prova che i due giovani calciatori Osvaldo Guarino e Roberto Perna risultano tesserati, per la stagione 2000/2001, per la società Palomonte Salernitana. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla S.C. Campagna di Campagna (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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