F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 13 Aprile 2012 1. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALERNO CALCIO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 13 Aprile 2012 1. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALERNO CALCIO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012) Con atto del 25.2.2012, la società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012) con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla predetta Società avverso l’omologazione del risultato della gara Salerno Calcio S.r.l./Ginnastica e Calcio Sora del 29.1.2012. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 28.2.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora faceva pervenire, in data 6.3.2012, atto di reclamo. Si è costituita nel presente giudizio la società Salerno Calcio S.r.l. che ha chiesto il rigetto del gravame avversario. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. La decisione oggetto del presente gravame, ha escluso che la società del Salerno Calcio S.r.l. sia incorsa, con riferimento alla gara sopra indicata, nella violazione della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 del 1.7.2011 del Comitato Interregionale che impone che, sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età: - 1 nato dal 1° gennaio 1991 in poi; - 2 nati dal 1° gennaio 1992 in poi; - 1 nato dal 1° gennaio 1993 in poi. Il Com. Uff. n. 1 del 1.7.2011 del Comitato Interregionale recita testualmente che le società “hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse (le gare ufficiali di campionato: N.d.E.) anche in caso di sostituzioni, almeno quattro calciatori giovani”, distinti, per fasce di età, secondo le indicazioni contenute nel predetto Comunicato Ufficiale. Al proposito, l’Alta Corte della Giustizia Sportiva, nella decisione del 30.3.2011, n. 6, ha affermato che “….è sufficiente a concretizzare l’infrazione del divieto di scendere al di sotto di quattro giovani, quando la squadra sia al minimo di presenze di ”giovani” secondo le fasce previste, l’impiego in campo (in sostituzione) di un giocatore ancorché “giovane”, ma che alteri in difetto la composizione - si noti minima - di una qualsiasi delle fasce di età prescritte, facendola scendere al di sotto dei minimi previsti con alterazione anche della parità delle squadre nell’osservanza degli obblighi minimi di utilizzo di ”giovani””. Orbene, nel caso che ci occupa, la società Salerno Calcio S.r.l. non è mai incorsa, per l’intera durata della gara Salerno Calcio S.r.l./Ginnastica e Calcio Sora del 29.1.2012, nella predetta infrazione. Ed invero, il calciatore, Sestito Gianraffaele (classe 1992), a seguito dell’infortunio di gioco di cui è rimasto vittima (avvenuto al 33° minuto del s.t.), non è mai stato sostituito ma ha semplicemente cambiato la maglia con altro calciatore, Caputo Massimiliano, diventando così un giocatore di movimento. La squadra del Salerno Calcio ha tentato di recuperare l’efficienza agonistica del calciatore, Sestito Gianraffaele, provvedendo alle cure mediche dello stesso e, non riuscendovi, ha ritenuto di non provvedere alla sostituzione dello stesso bensì alla sostituzione (effettuata al 38° minuto del s.t.) del calciatore, Caputo Massimiliano, con il calciatore, Iannarilli Antony (calciatori entrambi appartenenti alla categoria degli “over”). Ciò tuttavia, non ha determinato alcuna violazione del “divieto di scendere al di sotto di quattro giovani” (per usare le parole dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva), atteso che la squadra del Salerno Calcio ha proseguito e completato la gara di cui è procedimento con undici calciatori, di cui quattro (tra i quali, il Sestito) appartenenti alla categoria degli “under”, distinti nelle fasce d’età indicate nel C.U. n. 1/2011. A questo proposito, giova osservare che risulta del tutto erronea l’affermazione compiuta da controparte ovvero che la squadra del Salerno Calcio avrebbe proseguito e concluso la gara in dieci uomini; ed invero, come ricordato dalla difesa della società Salerno Calcio S.r.l., la giurisprudenza degli Organi federali è pacifica nell’affermare che il calciatore che esce dal rettangolo di gioco per sottoporsi alle cure mediche (indipendentemente dal fatto che queste avvengano a bordo campo ovvero negli spogliatoi) deve considerarsi come partecipante alla gara a tutti gli effetti; del tutto irrilevante è, poi, l’affermazione, compiuta dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto, ovvero che la squadra del Salerno Calcio avrebbe proseguito e portato a termine la gara in dieci uomini atteso che tale affermazione deve essere interpretata come riferita al numero di calciatori di fatto presenti sul rettangolo di gioco ma non come relativa al numero dei calciatori partecipanti alla gara tra i quali doveva essere annoverato, per le ragioni sopra esposte, anche il Sestito. Per completezza, si osserva che, ai fini che ci occupano, non varrebbe rilevare che, così facendo, il Salerno Calcio avrebbe portato a termine la gara con due portieri (il Sestito e lo Iannarilli); ed invero - a parte il fatto che il regolamento del giuoco del calcio prevede, alla Regola n. 3, che “Ciascun calciatore partecipante al giuoco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che: - l’arbitro venga informato prima che la sostituzione avvenga; - lo scambio di ruolo si effettui durante un‘interruzione di giuoco” – giova osservare che, nel caso di specie, il Salerno Calcio, dopo l’infortunio del Sestito, ha proseguito e completato la gara con un solo portiere (ruolo ricoperto, in un primo momento, dal Caputo che ha scambiato il proprio ruolo con il Sestito, e, in un secondo momento, dallo Iannarilli che ha sostituito il Caputo). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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