F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 13 Aprile 2012 2. RICORSO DELL’U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/DERUTA DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 13 Aprile 2012 2. RICORSO DELL’U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/DERUTA DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica del campo di giuoco per 1 gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse e ammenda di € 2.000,00 alla società U.S.D. Zagarolo. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Zagarolo/Deruta del 26.2.2012, sostenitori della società sanzionata intonavano cori offensivi e minacciosi all’indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria e delle Forze dell’Ordine; rivolgevano, altresì, espressioni gravemente offensive al portiere della squadra ospitata e infine cori dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza e territorio all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria e di un Assistente Arbitrale. Il Giudice determinava la summentovata sanzione anche in considerazione della recidiva reiterata. Avverso tale provvedimento la società U.S.D. Zagarolo ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 1.3.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Zagarolo di Zagarolo (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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