F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL F.C. PELLARO CALCIO 1921 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILANA/PELLARO CALCIO DEL 19.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 6
6 - APPELLO DEL F.C. PELLARO CALCIO 1921 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILANA/PELLARO CALCIO DEL 19.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 84 del 19 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria respingeva il reclamo proposto dalla soc. Pellaio Calcio 1921 (la quale si doleva che alla gara disputata contro la soc. Silana il 25.2.2001 per il Campionato di Eccellenza avesse preso parte, nella squadra avversaria, il calciatore Pietro Di Falco, nato il 10.6.1984, che, tesserato come “giovane” era sprovvisto dall’autorizzazione prevista dall’art. 34 N.O.I.F.), rilevando che l’autorizzazione non era necessaria per il calciatore che avesse compiuto anagraficamente il 16° anno di età.
Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la soc. Pellaro, sostenendo che, ai sensi dell’art. 27 N.O.I.F., il computo dell’età non dovesse essere quello anagrafico, ma riferito agli anni compiuti al 1° gennaio di ogni anno, colla conseguenza che, al momento della disputa della gara, il Di Falco era infrasedicenne e necessitava dell’autorizzazione ed art. 34 per disputare gare non di categoria giovanile. L’appello è infondato. È vero che, come regola generale, vale quella dell’art. 27 N.O.I.F., secondo la quale il computo dell’età deve avere riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno; ma a tale regola introduce una deroga (e “lex specialis derogat generali”) l’art. 34 sopra citato, il quale stabilisce invece il computo anagrafico. Cosicché, il calciatore che abbia compiuto anagraficamente sedici anni può partecipare anche senza l’autorizzazione ivi prevista a gare di categoria non giovanile. Nella specie, il Di Falco aveva compiuto anagraficamente sedici anni all’atto della disputa della gara, la cui regolarità non può dunque esserne inficiata. L’appello va respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal F.C. Pellaio Calcio 1921 di Reggio Calabria ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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