F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 23 23 – APPELLO DELL’A.S. CAROLEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROLEI/ROSSANO DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 89 del 3.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 23 23 - APPELLO DELL’A.S. CAROLEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROLEI/ROSSANO DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 89 del 3.4.2001) L’Associazione Sportiva Carolei ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 89 del 2 aprile 2001 relativa alla presunta posizione irregolare del calciatore Monte Paolo nella gara Carolei/Rossano del 25.2.2001. Il ricorso è inammissibile perché presentato fuori del termine di cui all’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. (sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Carolei di Carolei (Cosenza) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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