F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 2,3 2 – APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIRCOLO LENTINI/VILLASMUNDO DEL 18.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001) 3 – APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELVEDERE/CIRCOLO LENTINI DEL 4.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 2,3
2 - APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIRCOLO LENTINI/VILLASMUNDO DEL 18.2.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)
3 - APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELVEDERE/CIRCOLO LENTINI DEL 4.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)
Con separate delibere, pubblicate nel C.U. n. 46 del 5 aprile 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in accoglimento dei reclami rispettivamente proposti dalle soc. Villasmundo e Belvedere avverso la regolarità delle gare Circolo Lentini/Villasmundo (del 18.2.2001) e Belvedere/Circolo Lentini (del 4.3.2001), valevoli per il Campionato di 1ª Categoria, applicava ai danni della soc. Circolo Lentini la sanzione sportiva della perdita della gara ex art. 7 C.G.S., avendo accertato che alle medesime aveva preso parte il calciatore Angelo Benigno, non tesserato in quelle date per tale società; la stessa Commissione Disciplinare adottava poi ulteriori sanzioni a carico della società e del dirigente accompagnatore, non reclamabili in questa sede. Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. la Pol. Circolo Lentini, evidenziando come la pratica di tesseramento del calciatore in questione fosse stata inoltrata il 16.2.2001 (ovvero, prima della disputa delle due gare sopra indicate), ma il tesseramento era stato concesso a far data dall’8.3.2001, sulla base di una disposizione di legge regionale, secondo cui solo la presentazione di idonea certificazione medica lo poteva autorizzare. Il Benigno, prima di essere acquisito dal Circolo Lentini era stato regolarmente vincolato per altra società ed era quindi pienamente idoneo all’attività sportiva; la decisione dell’Ufficio Tesseramento era arbitraria e la società appellante non poteva essere penalizzata per incolpevole ignoranza della norma sopra richiamata. L’appello è infondato. Pare paradossale eccepire la incolpevolezza della trasgressione di norma, della quale i Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia - acquisiti agli atti - avevano dato ampia e reiterata nozione a tutte le società affiliate; ma, a parte tale considerazione, ciò di cui si duole ’appellante è la decorrenza del tesseramento (pacificamente posteriore alla disputa delle due gare in questione); e tale doglianza avrebbe dovuto essere prospettata alla Commissione Tesseramenti, in sede di reclamo, non già formare oggetto di ricorso a questa C.A.F., che non ha diretta competenza sulle questioni attinenti, appunto, il tesseramento dei calciatori. Le decisioni impugnate sono dunque meritevoli di conferma; il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dalla Pol. Circolo Lentini di Lentini (Siracusa), li respinge e dispone l’incameramento delle tasse versate.
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