F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 5 5 – APPELLO DELLO S.C. DINAMO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING PICENTIA/DINAMO NAPOLI DELL’11.2.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 5
5 - APPELLO DELLO S.C. DINAMO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING PICENTIA/DINAMO NAPOLI DELL’11.2.2001
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 46 del 5 aprile 2001, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica rigettava il reclamo proposto dalla soc. Dinamo Napoli (la quale sosteneva che alla gara S.C. Picentia-Dinamo Napoli, disputata l’11.2.2001 per il Campionato regionale “Allievi”, avesse partecipato nella squadra avversaria il calciatore Pierluigi Ruggiero, da considerarsi squalificato in quanto espulso in una partita del medesimo Campionato, svoltasi la domenica precedente) osservando che dal rapporto arbitrale l’espulsione non era documentata; mentre l’arbitro avrebbe poi integrato la dimenticata annotazione, tanto che il calciatore sarebbe stato squalificato con successiva decisione; non era dunque applicabile il disposto dell’art. 7 C.G.S.. Avverso tale decisione si appellava a questa Commissione la S.C. Dinamo Napoli, richiamandosi al principio dell’automatismo delle sanzioni, relativamente al quale la mancata citazione nel referto arbitrale dell’espulsione del Ruggiero sarebbe stata irrilevante. L’appello è infondato, in quanto, come chiarito dall’arbitro, l’espulsione del calciatore in oggetto avvenne non durante la gara, ma dopo che la stessa era terminata, tanto che il provvedimento fu notificato al dirigente accompagnatore della squadra; deve, dunque, escludersi che potesse nella specie applicarsi il principio richiamato dalla società appellante, essendo invece necessaria la decisione del competente Giudice Sportivo, giunta peraltro dopo la disputa della gara, sulla cui regolarità non gravano dubbi per la partecipazione del Ruggiero. L’appello va dunque respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dallo S.C. Dinamo Napoli di Napoli e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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