F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 7 7 – APPELLO DELL’U.C. CASTELCOVATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELCOVATI/ DARFO BOARIO DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 7 7 - APPELLO DELL’U.C. CASTELCOVATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELCOVATI/ DARFO BOARIO DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 37 del 5 aprile 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla U.C. Castelcovati, in relazione alla gara Castelcovati/Darfo Boario del 18.3.2001, valida per il Campionato di Eccellenza, comminava alla Società Darfo Boario la punizione sportiva della gara per 0-2, per aver fatto partecipare il calciatore Fenaroli Piergiorgio, che risultava squalificato con decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 34 del 15 marzo 2001. La stessa Commissione Disciplinare, con successiva decisione, pubblicata sul C.U. n. 38 del 12 aprile 2001, rilevato che per mero errore materiale, rettificato sul C.U. n. 35 del 22 marzo 2001, era stato inserito il nominativo di Fenaroli Giorgio tra i calciatori squalificati, revocava la sua delibera precedente, ripristinando il risultato conseguito sul campo. Avverso questa decisione propone appello la U.C. Castelcovati, deducendo che il calciatore Fenaroli, alla data di effettuazione dell’incontro, risultava squalificato in base ad una delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. del Comitato e chiedendo, quindi, il ripristino della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 inflitta alla Società Darfo Boario. Il reclamo è infondato e va rigettato. Il calciatore Piergiorgio Fenaroli solo per mero errore tipografico è stato inserito nella lista dei giocatori squalificati dal Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 34 del 15 marzo 2001. Sul C.U. n. 35 del 22 marzo 2001 veniva riportata la rettifica con la seguente indicazione: “si cancelli per refuso tipografico Fenaroli Piergiorgio (Darfo Boario)”. Alla data del 18.3.2001, il calciatore si trovava pertanto in posizione regolare. Peraltro, la Società Darfo Boario ha schierato il giocatore Fenaroli nella gara del 18.3.2001 dopo aver controllato la posizione del calciatore presso il Comitato Regionale e avendo da questo ricevuto un fax in data 16.3.2001, in cui si specificava che soggetto del provvedimento di squalifica era il calciatore Lunini Claudio e non Fenaroli Piergiorgio. Anche sotto il profilo della liceità del comportamento nessun addebito può quindi essere mosso alla Società Darfo Boario. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’U.C. Castelcovati di Castelcovati (Brescia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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