F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 3 3 – APPELLO DELLA S.C.C.S. PAOLO MINOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI AMICI MUGNANO/PAOLO MINOPOLI DELL’8.4.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 50 del 19.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 3 3 - APPELLO DELLA S.C.C.S. PAOLO MINOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI AMICI MUGNANO/PAOLO MINOPOLI DELL’8.4.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 50 del 19.4.2001) Dal referto dell’arbitro della gara Amici di Mugnano/Paolo Minopoli, disputata l’8 aprile 2001 nell’ambito del Campionato Regionale Allievi del Comitato Regionale Campania, risultava che l’arbitro al 49’ del secondo tempo (erano stati segnalati ben 13 minuti di recupero per vari incidenti verificatisi in campo), mentre le squadre si trovavano sul punteggio di 2-2, aveva sospeso definitivamente l’incontro perché si era sviluppata una rissa coinvolgente tutti i calciatori, compresi anche gli occupanti delle panchine. Il Giudice Sportivo, oltre all’adozione di provvedimenti disciplinari a carico di tesserati infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla società Amici di Mugnano, ritenuta responsabile dello svolgimento irregolare della gara per un episodio (rientro in campo di un calciatore espulso) verificatosi al 22’ del secondo tempo. La società punita avanzava reclamo e il Giudice Sportivo di 2° Grado, considerato che la sospensione della partita era dipesa dalla rissa scatenatasi in campo, infliggeva ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara. Contro questa decisione la S.S.C.S. Paolo Minopoli ha proposto appello svolgendo motivi di rito e di merito, con richiesta di assegnazione della vittoria “a tavolino”. Il gramave non merita accoglimento. Con il primo motivo si eccepisce la irregolarità della procedura svoltasi a seguito del reclamo, definito “d’urgenza”, proposto dalla Società Amici di Mugnano contro la decisione del Giudice Sportivo di 1° grado. Risulta dagli atti che la presunta irregolarità non è stata tempestivamente denunciata all’organo chiamato a giudicare (la segnalazione concernente l’indebita applicazione della procedura d’urgenza è stata effettuata dopo la pubblicazione della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado), sicché l’eccezione non appare proponibile in questa sede. In ogni caso, ed è quel che più conta, non sono state violate le norme sul contraddittorio, come è reso manifesto dalla constatazione che la società Paolo Minopoli ha controdedotto al reclamo della controparte e il relativo atto è stato preso in esame e valutato dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Nel merito la decisione impugnata si sottrae alle censure dell’appellante. Occorre prima di tutto ribadire che la disposizione regolamentare secondo cui il giudizio disciplinare si svolge “sulla base dei documenti ufficiali” non consente all’incolpato di fondare il proprio assunto difensivo sulla prospettazione di fatti sostanzialmente diversi da quelli risultanti dal rapporto arbitrale; ne consegue l’impossibilità di prendere in considerazione l’interessata ricostruzione dei fatti svolta dall’appellante, dovendosi al contrario riconoscere valore di fonte privilegiata di prova al referto arbitrale. Né può dirsi che esista contraddizione negli atti ufficiali per avere il Direttore di gara controfirmato la dichiarazione consegnatagli al termine dell’incontro dal presidente della società Paolo Minopoli e poi allegata al referto; è di tutta evidenza, infatti, che l’arbitro ha inteso semplicemente attestare l’avvenuta presentazione dello scritto redatto dal dirigente, senza che ciò potesse significare adesione o conferma del contenuto dell’atto. La circostanza, bene evidenziata nella delibera impugnata, che l’incontro sia stato sospeso in conseguenza di una rissa generale che ha coinvolto tutti gli atleti e le altre persone presenti in campo, legittima il provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara adottato nei confronti di entrambe le società. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla S.C.C.S. Paolo Minopoli di Napoli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it