F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 4 4 – APPELLO DEL COLOGNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLOGNO CALCIO/CASSANO 1966 DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 4 4 - APPELLO DEL COLOGNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLOGNO CALCIO/CASSANO 1966 DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 38 del 12 aprile 2001, respingeva il reclamo proposto dalla società Cologno Calcio, e relativo alla gara del 25.3.2001 Cologno Calcio/Cassano, nella quale si assumeva che il Cassano 1966 avesse fatto partecipare i calciatori Brogna Luca e Corbellini Luca in posizione irregolare. La società Cologno Calcio avverso tale decisione ha proposto appello a questa Commissione Federale chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso sostenendo che il calciatore Corbellino Luca, nella stagione 1999/2000, era stato trasferito in modo definitivo dall’A.C. Cernusco all’U.S. Vimo; e che Brogna Luca non poteva essere trasferito in data 20.12.2000 in quanto il secondo ed ultimo periodo valido per i trasferimenti andava dal 2.11.2000 al 13.11.2000. L’appello è infondato e va respinto. Gli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento, come giustamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, hanno accertato che il calciatore Corbellini Luca risulta tesserato per il F.C. Cassano in data 20.9.2000 con trasferimento in prestito dalla A.S. Giana Erminio e che il calciatore Brogna Luca è stato tesserato per il F.C. Cassano in data 20.12.2000 con aggiornamento di posizione in quanto svincolato dalla A.S. Giana Erminio con le liste di svincolo suppletive in data 16.12.2000. Entrambi i calciatori quindi hanno partecipato alla gara Cologno Calcio/Cassano del 25.3.2001 in posizione regolare. L’appello deve pertanto essere respinto, con incameramento della tassa versata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Cologno Calcio di Cologno Monzese (Milano) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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