F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.S. ATLETICO LACCO AMENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB PLAYGROUND CALCIO A CINQUE/ATLETICO LACCO AMENO DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 del 27.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 6
6 - APPELLO DELL’A.S. ATLETICO LACCO AMENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB PLAYGROUND CALCIO A CINQUE/ATLETICO LACCO AMENO DEL 3.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 27.4.2001)
Il giorno 3 marzo 2001 si disputava a San Sebastiano al Vesuvio la gara valida per il Campionato regionale di calcio a cinque Serie C2 tra le squadre Club Playground Calcio a Cinque/Atletico Lacco Ameno, conclusa con la vittoria della seconda con il punteggio di 7-6. Avverso il risultato dell’incontro proponeva reclamo il Club Playground sostenendo che aveva preso parte alla gara nelle fila della squadra avversaria il calciatore Cenatiempo Ciro, che era squalificato, inserito in distinta con il n. 5 sotto il nome di De Siano Giacinto. Il Giudice Sportivo svolgeva opportune indagini: in particolare l’arbitro dell’incontro, convocato insieme ai due calciatori, affermava senza incertezze che il calciatore da lui identificato come rispondente al nome di De Siano Giacinto doveva in realtà individuarsi nella persona di Cenatiempo Ciro, il quale peraltro non aveva preso parte alla gara. Alla stregua di tali risultanze il Giudice Sportivo infliggeva alla Società Atletico Lacco Ameno la penalizzazione di tre punti in classifica. La decisione veniva impugnata da entrambe le società interessate: il Club Playground Calcio a Cinque chiedeva che venisse adottata a carico dell’avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, mentre l’A.S. Atletico Lacco Ameno instava per l’annullamento della sanzione inflitta e in subordine per l’applicazione di altra meno gravosa. La Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo della Società Club Playground C e per l’effetto infliggeva all’A.S. Atletico Lacco Ameno la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. La Società punita ha proposto appello deducendo motivi di rito e di merito che verranno di seguito esaminati. In primo luogo si eccepisce la irregolarità degli atti e delle procedure seguite per la verifica dell’identità del calciatore che prese parte all’incontro e si conclude con la richiesta di declaratoria di nullità della delibera impugnata. Il motivo è palesemente infondato. Premesso che agli organi di giustizia “sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento” (art. 24 n. 3 C.G.S.) deve ritenersi legittimo l’operato del Giudice Sportivo che ha recepito la dichiarazione resa dall’arbitro, secondo il quale il calciatore inserito nella distinta dell’Atletico Lacco Ameno al n. 5 sotto il nome di De Siano Giacinto doveva nella realtà identificarsi nella persona di Cenatiempo Ciro, il quale non aveva titolo a partecipare alla gara perché squalificato. Con successivo motivo l’appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare perché non sarebbe stato dimostrato che il calciatore in posizione irregolare, se pure incluso nella distinta, avesse “apportato alcun contributo al risultato finale”, tenuto conto che secondo l’arbitro egli non era stato schierato in campo. Anche questo motivo non merita accoglimento in quanto per le gare dell’attività di Calcio a Cinque la posizione irregolare del calciatore inserito nella distinta presentata all’arbitro determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione dello stesso, secondo il disposto dell’art. 7 n. 5 C.G.S.. In conclusione, la delibera della Commissione Disciplinare, che ha fatto buon governo delle risultanze di fatto e delle norme regolamentari, merita piena conferma. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra dall’A.S. Atletico Lacco Ameno di Lacco Ameno (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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