F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 9 9 – APPELLO DELLA S.S. SIGNA 1914 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’8.9.2003 INFLITTA AL SIG. BARBONI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 41 del 27.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 9
9 - APPELLO DELLA S.S. SIGNA 1914 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’8.9.2003 INFLITTA AL SIG. BARBONI DANIELE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 41 del 27.4.2001)
Con ricorso presentanto dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale contro la delibera della Commissione Disciplinare di cui in epigrafe, la S.S. Signa 1914 espone le motivazioni in virtù delle quali la decisione, assunta nei confronti del Sig. Daniele Barboni, si fonderebbe su una ricostruzione dei fatti non persuasiva, sottolineando contraddizioni e vizi logici che caratterizzerebbero il rapporto arbitrale, errori di fatto nella identificazione dei responsabili di uno dei comportamenti antisportivi attribuiti allo stesso signor Barboni, ed affermando la presenza di ricostruzioni dei fatti non omogenee nel rapporto del Direttore di gara e nei rapporti degli Assistenti arbitrali. L’appello chiede la riforma della delibera della Commissione Disciplinare, con il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte al dirigente accompagnatore della squadra del Signa, signor Daniele Barboni; chiede, inoltre, ai sensi dell’art. 27 comma 3 C.G.S., che venga disposta “l’audizione personale” dello stesso dirigente. Il rapporto dell’arbitro, relativo alla gara Signa 1914/Folgor Marlia del 4.3.2001 (Campionato di Promozione - Girone A) riferisce che a gara finita, mentre il Direttore di gara rientrava negli spogliatoi, il dirigente accompagnatore del Signa, Signor Daniele Barboni, dopo aver raccolto una manciata di terra, la tirava all’arbitro, colpendolo al collo ed alla spalla sinistra e, successivamente, dopo essersi ancora avvicinato, colpiva lo stesso arbitro con un calcio al ginocchio, procurandogli prolungato dolore. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana ha inflitto al dirigente accompagnatore del Signa, Signor Barboni, la sanzione della inibizione fino all’8.9.2004 (Com. Uff. n. 34 dell’8 marzo 2001). Con appello avverso tale decisione la S.S. Signa 1914 invocava l’errore di persona, attribuendo la responsabilità degli episodi violenti sopra riportati (sia pure, si affermava, con dinamica e gravità inferiore rispetto a quanto riferito nel rapporto arbitrale) al calciatore Marco Masi, e chiedeva l’audizione ed il riconoscimento personale, da parte dell’arbitro, del Signor Barboni. La Commissione Disciplinare ha posto in essere una mirata attività istruttoria in ordine agli episodi contestati. Sia attraverso un supplemento di rappporto, sia attraverso l’esperito riconoscimento personale (6.4.2001) l’arbitro ha confermato, sin nei dettagli, la dinamica dei fatti violenti ed ha riconosciuto nel Signor Daniele Barboni il responsabile degli episodi contestati (il lancio di una manciata di terra ed il calcio al ginocchio). In considerazione della “portata non particolarmente pregiudizievole” delle conseguenze fisiche patite dall’arbitro la Commissione Disciplinare ha ridotto la durata dell’inibizione al periodo di due anni e sei mesi (fino all’8.9.2003). Con ricorso presentato innanzi a questa C.A.F., le cui richieste sono state sopra esposte, la S.S. Signa, dopo aver revocato in dubbio la ricostruzione dei fatti come riportata dagli atti ufficiali di gara ed aver reiterato l’argomentazione fondata sull’errrore di persona (in base alla quale gli episodi addebitati al Signor Barboni sarebbero da ricondurre al calciatore Marco Masi), ripropone la richiesta di una audizione personale dello stesso dirigente accompagnatore Signor Barboni, invocando, in carenza di tale mezzo istruttorio, il difetto nel contraddittorio ai sensi dell’art. 27 comma 3 C.G.S.. Questa Commissione d’Appello Federale, ribadito il principio del valore di prova privilegiata da attribuire agli atti ufficiali di gara, sottolinea il rigore, la completezza e l’esaustività degli strumenti istruttori posti in essere nel giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare e rileva la piena aderenza di tale fase del giudizio sportivo ai principi del contraddittorio fissati dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva. La richiesta di un supplemento di rapporto arbitrale e i verbali delle istruttorie esperite attestano la perfetta aderenza procedurale del giudizio di appello dinanzi alla Commissione Disciplinare ai principi fissati dal C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Signa di Signa (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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