F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 12 12 – APPELLO DELL’A.C. TIRRENIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.1.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BRUCIANI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 42 del 4.5.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 12
12 - APPELLO DELL’A.C. TIRRENIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.1.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BRUCIANI GIUSEPPE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 42 del 4.5.2001)
Sulla base del rapporto arbitrale, relativo alla gara A.C. Tirrenia/Atletico Carrara del 15.3.2001 (Campionato di 2ª Categoria - Girone A), il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giuseppe Bruciani dell’A.C. Tirrenia la sanzione della squalifica fino al 22.9.2002 per avere applaudito ironicamente il Direttore di gara ed averlo offeso mentre, espulso, usciva dal campo e per avere a fine gara, al rientro dell’arbitro negli spogliatoi, colpito lo stesso arbitro alla nuca, causandogli dolore perdurante alcuni minuti (Com. Uff. n. 36 del 22 marzo 2001). Pronunciandosi sul reclamo presentato dall’A.C. Tirrenia, la Commissione Disciplinare sulla base anche di un’attività istruttoria che ha implicato, fra l’altro, l’acquisizione di un supplemento di rapporto ed un’audizione personale del Direttore di gara, è pervenuta ad una più accurata ricostruzione dei fatti. Si è accertato che, al rientro negli spogliatoi dell’arbitro, il calciatore Giuseppe Bruciani, dopo aver porto la mano all’arbitro (ed averla, poi, ritirata) lo colpì “con uno scappellotto”, secondo l’espressione usata dallo stesso arbitro, ovvero con colpo di lieve entità, a mano aperta, che lo raggiunse alla nuca. Sempre secondo le dichiarazioni rese dall’arbitro la dinamica dell’accaduto poteva essere ricondotta ad un gesto canzonatorio piuttosto che violento. Su questa base la Commissione Disciplinare, pur ritenendo censurabile la condotta del calciatore, ne ha diversamente valutato la gravità pervenendo ad una riduzione della squalifica fino al 22.1.2002. Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale l’A.C. Tirrenia chiede una ulteriore riduzione della squalifica fino al 5.5.2001, ovvero fino al 31.8.2001 (in modo, cioè da non compromettere per il calciatore Bruciani la stagione 2001/2002). Il ricorso presentato davanti a questa Commissione d’Appello Federale è inammissibile, ai sensi dell’art. 35 comma 4 C.G.S., trattandosi di attività sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e di una fattispecie di squalifica di un tesserato che non va oltre i 12 mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 comma 4 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dall’A.C. Tirrenia di Massa ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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