F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 13 13 – APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE EFFETTIVE IN RELAZIONE ALLA GARA FROSINONE/BRINDISI DEL 22.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 198 del 4.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 13 13 - APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE EFFETTIVE IN RELAZIONE ALLA GARA FROSINONE/BRINDISI DEL 22.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 198 del 4.5.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale squalificava per due gare effettive il campo di gioco del Frosinone Calcio con riferimento agli incidenti occorsi in occasione della gara Frosinone/Brindisi del 22.4.2001 (Com. Uff. n. 187 del 24 aprile 2001) causati dai sostenitori del Frosinone. Il Frosinone Calcio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale che respingeva il reclamo (delibera pubblicata in C.U. n. 198 del 4 maggio 2001) affermando essere stati i sostenitori della società Frosinone ad “assaltare” il pullman con il quale il Brindisi stava facendo ingresso nello stadio e a causare gli ulteriori “incidenti” avvenuti nel corso della gara e al termine della stessa. La società Frosinone Calcio ha avanzato appello a questo Collegio riproponendo, quasi testualmente i motivi del reclamo in precedenza instaurato avanti la Commissione Disciplinare: chiedeva la riduzione alla sola giornata scontata della squalifica del campo di gioco e l’annullamento delle ulteriori sanzioni irrogate. Per dimostrare l’infondatezza del reclamo è sufficiente il richiamo alle ragioni che hanno determinato le decisioni conformi del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare. Relativamente all’assalto al pullman con il quale la società Brindisi stava facendo ingresso nello stadio e fermo restando che gli autori non possono che essere definiti teppisti e predatori, non vi sono assolutamente indicazioni diverse che possano minimamente mettere in dubbio che gli autori fossero sostenitori del Frosinone. L’art. 62 N.O.I.F. statuisce che le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive della società ospitante prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. I numerosi e gravi episodi elencati dal Giudice Sportivo, peraltro non smentiti dall’appellante (che si è limitato ad offrire una ricostruzione edulcorata degli stessi), costituiscono la conseguenza del mancato adempimento al dettato dell’art. 62 N.O.I.F.. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare è poi da ritenersi congrua in relazione alla gravità degli episodi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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