F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 15 15 – APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINARDA/GESUALDO DEL 28.1.2001 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CIRINCOLI UGO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 15 15 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINARDA/GESUALDO DEL 28.1.2001 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CIRINCOLI UGO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001) Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 64 del 15 marzo 2001, con la quale veniva respinto il reclamo della U.S. Gesualdo relativo alla gara Minarda/Gesualdo del 28.1.2001 per posizione irregolare del calciatore Cirincoli Ugo (partecipazione alla gara benché squalificato per recidività in ammonizione come da C.U. n. 50 del 25 gennaio 2001). Ritiene questa Commissione che l’appello del Presidente della L.N.D. sia fondato in quanto, in base all’art. 12 comma 2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quelle di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il calciatore Cirincoli, quindi, avrebbe potuto legittimamente partecipare alla gara Carotenuto/Minarda del 25.1.2001, ma non a quella successiva del 28.1.2001, Minarda/Gesualdo, per effetto della squalifica comminata con il Comunicato Ufficiale n. 50 del 25 gennaio 2001 del Comitato Regionale Campania. Ne consegue che devono trovare applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla l’impugnata delibera, infliggendo all’A. S.C. Minarda la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara.
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