F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 8,9 8/9 – APPELLI DELL’A.S. L’ECO VM C5 E DEL SIG. D’ANGELO GIANFRANCO AVVERSO LE SANZIONI DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI CATEGORIA INFERIORE E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA ARZIGNANO GRIFO C5/L’ECO VM C5 DEL 15.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 126 del 5.7.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 8,9
8/9 - APPELLI DELL’A.S. L’ECO VM C5 E DEL SIG. D’ANGELO GIANFRANCO AVVERSO LE SANZIONI DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI CATEGORIA INFERIORE E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA ARZIGNANO GRIFO C5/L’ECO VM C5 DEL 15.4.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 126 del 5.7.2000)
Avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 126 del 5 luglio 2000, che aveva disposto le sanzioni della inibizione per anni tre del Sig. D’Angelo Gianfranco nonché l’esclusione dal campionato di competenza con assegnazione al campionato di categoria inferiore dell’A.S. L’Eco VM C5, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Arzignano Grifo C5/L’Eco VM C5 del 15.4.2000, hanno proposto appello a questa Commissione sia il D’Angelo Gianfranco che l’A.S. L’Eco VM C5. Le due impugnazioni possono essere trattate congiuntamente per evidenti ragioni di connessione. Prima di entrare nel merito delle censure proposte, questa Commissione d’Appello Federale deve rilevare una situazione di inammissibilità delle impugnazioni che preclude la valutazione del contenuto delle doglianze proposte. Ed invero i due appelli dovranno essere dichiarati inammissibili per tardività, ai sensi delle disposizioni riportate nel Comunicato Ufficiale n. 105/A lettere a) e b). In tale comunicato è stata prevista e disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo e amministrativo.
In particolare per i procedimenti di ultima istanza è stato disposto che le impugnazioni possono essere proposte entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle relative decisioni sui comunicati ufficiali e che le impugnazioni stesse, dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d’Appello Federale o con il deposito dell’atto contenente i motivi di gravame o con la richiesta di ottenere copia degli atti ufficiali. Nel caso di specie la formalizzazione presso la Segreteria non vi è stata e si è proceduto all’invio di un telegramma, pervenuto peraltro tardivamente, con il quale si è provveduto al preannuncio del ricorso; nonché al successivo inoltro di un ricorso ancora maggiormente tardivo rispetto ai termini di cui al ricordato Comunicato Ufficiale n. 105/A. In relazione a quanto precede, la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A. S. L’Eco VM C5 di Ascoli Piceno e dal Sig. D’Angelo Gianfranco, li dichiara inammissibili e dispone l’incameramento delle relative tasse.
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