F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 4 4 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI CAMERINI BRUNO, MARTORELLI ALESSANDRO, FIORENTINI PASQUALINO, DI BISCEGLIA ANTONIO, FORTUNATO ALESSIO E DELLE SOCIETÀ A.S. CASTELLI ROMANI, POL. ALBALONGA E G.S. NUOVA TOR TRE TESTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 132 del 24.7.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 4 4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI CAMERINI BRUNO, MARTORELLI ALESSANDRO, FIORENTINI PASQUALINO, DI BISCEGLIA ANTONIO, FORTUNATO ALESSIO E DELLE SOCIETÀ A.S. CASTELLI ROMANI, POL. ALBALONGA E G.S. NUOVA TOR TRE TESTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 132 del 24.7.2000) Con atto del 15.5.2000 il Procuratore Federale deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti: 1) Camerini Bruno, Presidente della società Pol. Albalonga; 2) Martorelli Alessandro, già Presidente della società A.S. Castelli Romani L.C.; 3) Fiorentini Pasqualino, Presidente della società A.S. Castelli Romani L.C.; 4) Di Bisceglia Antonio, Presidente della società G.S. Nuova Tor Tre Teste; 5) Fortunato Alessio, calciatore della società Pol. Albalonga; 6) società A.S. Castelli Romani L.C.; 7) società Pol. Albalonga; 8) società G.S. Nuova Tor Tre Teste; per rispondere: a) il Camerini e il Martorelli della violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 20 delle N.O.I.F. per avere, in concorso fra loro, prima della stagione sportiva 1999/2000, concluso accordi (conferimento di calciatori e di dirigenti dell’Albalonga alla Castelli Romani, trasferimento di tutto il settore giovanile Albalonga nella Castelli Romani, pattuazioni relative agli impegni economici della nuova società, modificazione della denominazione della Lanuvio Campoleone) che dissimulavano la fusione fra le società Albalonga e Lanuvio Campoleone mediante il mero mutamento di denominazione di quest’ultima in Castelli Romani, in contrasto con la normativa Federale; b) le società Castelli Romani e Albalonga della violazione di cui l’art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti; c) il Camerini, il Martorelli e il Fiorentini della violazione di cui l’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 95 comma 5 delle N.O.I.F. per avere, in concorso fra loro, prima dell’inizio della stagione sportiva 1999/2000 e nel corso della stessa, convenuto la riserva di proprietà in favore del Camerini del cartellino di tutti i calciatori provenienti dall’Albalonga e del calciatore Fortunato Alessio e la conseguente determinazione di una penale da versare in ipotesi di permanenza dei suddetti calciatori presso la Società Castelli Romani contro la volontà del Camerini; d) le Società Castelli Romani e Pol. Albalonga della violazione di cui all’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti; e) il Camerini, il Martorelli ed il Fiorentini della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 91 N.O.I.F., per avere, in concorso fra loro, nel corso della stagione sportiva 1999/2000, impedito ai calciatori Scolaro Marcello, Passeri Emanuele, Mannucci Simone e Fortunato Alessio di svolgere regolarmente l’attività sportiva per la quale erano stati tesserati; f) le Società Castelli Romani e Pol. Albalonga della violazione di cui all’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti; g) il Camerini ed il Martorelli della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 94 comma 1 lett. a) e 94 ter comma 3 delle N.O.I.F., per avere, in concorso fra loro, prima della stagione sportiva 1999/2000, convenuto la corresponsione di rimborsi spese in favore del Fortunato nella misura di lire due milioni mensili, oltre il limite massimo consentito; h) le Società Castelli Romani e Pol. Albalonga della violazione di cui all’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti; i) il Camerini della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 21 comma 4 delle N.O.I.F., per avere nel corso della stagione sportiva 1999/2000 ricoperto contemporaneamente la funzione di Presidente della Pol. Albalonga e di amministratore di fatto e comunque di collaboratore della Castelli Romani; j) la Società Albalonga della violazione di cui all’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente e la Società Castelli Romani della violazione di cui all’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio collaboratore; k) il Camerini e il Di Bisceglia della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 52 delle N.O.I.F., per avere, in concorso fra loro, prima della stagione sportiva 1999/2000, concluso accordi che dissimulavano la cessione del titolo sportivo della società Albalonga in favore della Nuova Tor Tre Teste, mediante il tesseramento di otto calciatori e di dirigenti di tale ultima società e della disputa del campionato di Eccellenza sul campo della medesima, in violazione della normativa Federale; l) le società Pol. Albalonga e G.S. Nuova Tor Tre Teste della violazione di cui all’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti; m) il Camerini e il Di Bisceglia della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 95 comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in concorso fra loro, prima dell’inizio della stagione sportiva 1999/2000, convenuto pattuazioni ulteriori (obbligo di trasferimento) rispetto a quelle risultanti dal documento di trasferimento dei calciatori ceduti dalla G.S. Nuova Tor Tre Teste alla Pol. Albalonga; n) le società Albalonga e Nuova Tor Tre Teste della violazione dell’art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti. La Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 132 del 14 luglio 2000, assolveva tutti i deferiti dalle contestazioni loro mosse. Avverso tale decisione ha proposto appello il Procuratore Federale, invocando l’integrale accoglimento della tesi accusatoria. Osserva la C.A.F. che l’appello è infondato. Ed invero l’impugnata delibera, con accurata e convincente motivazione, ha dimostrato come non possa affermarsi la responsabilità dei deferiti, non essendosi verificato il dedotto mutamento di denominazione del Lanuvio in Castelli Romani, poiché è pacifico che la società Albalonga ha continuato a svolgere attività in tutte le categorie così come la Castelli Romani, mentre si è avuta in realtà la nascita di un nuovo soggetto, il Lanuvio Campoleone, sicché è a parlarsi di un fenomeno di proliferazione e non di fusione; ha riscontrato altresì mancanza di riscontri alle residue imputazioni, alcune delle quali non rientranti nella previsione regolamentare, altre risultate conformi al suo dettato. Le censure mosse dalla Procura Federale appaiono, in tale luce, come una mera reiterazione delle contestazioni di avvio del procedimento disciplinare, tali comunque da non suggerire alcuna modifica della statuizione della Commissione Disciplinare. L’appello va quindi respinto per la sua infondatezza. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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