F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 26/10/2000 n. 2 2 – APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL SIG. GERBI ENRICO E DELL’AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 25/C del 27.9.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 26/10/2000 n. 2 2 - APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL SIG. GERBI ENRICO E DELL’AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 25/C del 27.9.2000) A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha inflitto al Sig. Gerbi Enrico, Presidente della società Pisa Calcio, l’inibizione fino a tutto il 31.12.2000, per avere profferito in occasione dell’incontro Pisa/Brescello, disputato il 4.6.2000, espressioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti dell’Organizzazione Federale, in violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; inoltre ha inflitto alla società Pisa Calcio l’ammenda di lire 1.500.000 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25/C in data 27 settembre 2000, il Sig. Gerbi ha reclamato a questa Commissione d’Appello Federale, sostenendo che le espressioni da lui pronunziate “non appaiono assolutamente ingiuriose” e tale non era la sua intenzione; esse denotavano uno stato di amarezza correlato all’eliminazione dai Play-off ed alla mancata apertura formale delle indagini per un tentativo di illecito sportivo denunziato nei confronti di società antagonista. Il gravame non ha fondamento. È opportuno premettere che le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare sono state determinate a seguito della valutazione degli atti ufficiali, dai quali risulta che al termine della gara, negli spogliatoi, il Sig. Gerbi Enrico aveva ripetutamente dichiarato che “questa Federazione fa schifo”. Tale espressione è oggettivamente offensiva nei confronti dell’Organizzazione Federale per il suo contenuto diffamatorio. Il reclamo, in buona sostanza, è basato sul tentativo di minimizzare l’episodio e la portata della frase offensiva, ma la versione, così come prospettato dalla società, non può valere ad infirmare il contenuto della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, che, come è noto, ha valore di fonte privilegiata di prova. Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono adeguate e proporzionate agli ordinari parametri di valutazione adottati in casi del genere dagli Organi disciplinari. La tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal Pisa Calcio di Pisa e dispone incamerarsi la tassa versata.
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