F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 7 7 – APPELLO DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 DECORRENTI DAL 30.11.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MARIO E RAFFAELE AURIEMMA E DEL GIORGIONE CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 12 COMMA 8 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIORGIONE CALCIO/CALCIO PADOVA DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 288/C del 2.8.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 7
7 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 DECORRENTI DAL 30.11.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MARIO E RAFFAELE AURIEMMA E DEL GIORGIONE CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 12 COMMA 8 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIORGIONE CALCIO/CALCIO PADOVA DEL 13.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 288/C del 2.8.2000)
Il Sig. Raffaele Auriemma, Presidente del Giorgione Calcio, con telegramma in data 12.8.2000, richiedeva a questa Commissione copia degli atti relativi alla decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 288/C del 2 agosto 2000, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell’inibizione per anni due, per violazione dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 12 comma 8 C.G.S., in relazione alla gara Giorgine Calcio/Padova del 13.2.2000.
Alla richiesta degli atti non ha fatto seguito l’invio dei motivi di reclamo, nei termini di cui all’art. 27 n. 2 C.G.S.. La mancata presentazione dei motivi comporta, ai sensi della citata norma, l’inammissibilità dell’impugnazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l’appello come in epigrafe proposto dal Sig. Auriemma Raffaele.
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