F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 8 8 – APPELLI DEL SIG. LUGARESI EDMEO E DELL’A.C. CESENA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2001 E L’AMMENDA DI L. 20.000.000, LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 49/C del 25.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 8 8 - APPELLI DEL SIG. LUGARESI EDMEO E DELL’A.C. CESENA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2001 E L’AMMENDA DI L. 20.000.000, LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 49/C del 25.10.2000) Con atto del 7.9.2000 il Procuratore Federale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il Sig. Lugaresi Edmeo, Presidente dell’A. C. Cesena, per la violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 24 dello Statuto federale, nonché la predetta società per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente; si faceva carico al Lugaresi di avere proposto ricorso al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento della delibera assunta dal Consiglio Federale il 28.7.2000 nella parte in cui era stata disposta l’ammissione dell’U.S. Ravenna al Campionato Nazionale Serie B per la stagione 2000/2001. L’adita Commissione, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, infliggeva al Lugaresi l’inibizione fino al 30.6.2001 e alla società Cesena l’ammenda di L. 20.000.000. Contro la delibera hanno proposto appello tanto il Sig. Lugaresi che l’A.C. Cesena, deducendo in via principale che con il ricorso al TAR era stato impugnato un atto amministrativo, sicché non poteva essere inibito il ricorso giurisdizionale inteso a denunciarne la illegittimità, e in subordine istando per la sospensione del procedimento disciplinare sino alla definizione di quello amministrativo e comunque per la riduzione delle sanzioni.In via preliminare è stata disposta la riunione dei gravami, tra loro connessi. Con il primo e principale motivo si contesta l’interpretazione fornita dalla Commissione all’art. 24 dello Statuto federale: secondo gli appellanti il divieto di adire l’Autorità giudiziaria non potrebbe estendersi nel campo di posizione soggettive così da vietare il ricorso amministrativo nel quale la parte deduca l’illegittimità di un atto, e quindi agisca per la tutela di un interesse generale. Rileva la C.A.F. che l’art. 24 n. 2 dello Statuto federale vigente all’epoca dei fatti (oggi la norma è riprodotta nell’art. 27 n. 2 del nuovo Statuto) stabilisce che tutti i tesserati “in ragione della loro attività” assumono “l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva”. Tale clausola compromissoria è pienamente legittima; con l’affiliazione e/o il tesseramento il soggetto si impegna a rinunciare alla tutela giurisdizionale, cioè ad agire in sede diversa da quella apprestata dall’ordinamento calcistico, e ciò in ragione dell’adesione a suo tempo liberamente prestata. D’altronde, la rinuncia all’azione in sede giurisdizionale si rinviene anche nel diritto comune: basti pensare, per restare in tema di diritto amministrativo, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che si pone come mezzo alternativo, concesso alla libera opzione dell’interessato, al ricorso al Consiglio di Stato. La violazione della norma statutaria appare quindi palese, sicché va confermata l’affermazione di responsabilità del Lugaresi e per conseguenza della società da lui rappresentata. Non si comprende per quale motivo l’attuale procedimento dovrebbe essere sospeso: secondo il Collegio l’infrazione disciplinare sussiste, e va punita, a prescindere da quello che sarà l’esito del procedimento intrapreso avanti al TAR. Appare invece fondato il motivo subordinato di gravame inteso a contenere l’entità delle sanzioni; in effetti le pene inflitte sono esorbitanti e vanno quindi congruamente ridotte nella misura praticata in precedenti casi aventi analogo oggetto, secondo quanto risulta dal dispositivo. Dal parziale accoglimento del gravame consegue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dal Sig. Lugaresi Edmeo e dall’A.C. Cesena di Cesena (Forlì), riduce le sanzioni già loro inflitte dai primi giudici, fissando l’inibizione del Sig. Lugaresi Edmeo al 31.12.2000 e l’ammenda all’A.C. Cesena a L. 5.000.000. Ordina restituirsi le relative tasse.
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