F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 11 11 – APPELLO DELL’ALLENATORE CABRINI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 27.9.2000 IN RELAZIONE ALLA GARA AREZZO/MODENA DEL 10.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 19/C del 20.9.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 11
11 - APPELLO DELL’ALLENATORE CABRINI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 27.9.2000 IN RELAZIONE ALLA GARA AREZZO/MODENA DEL 10.9.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 19/C del 20.9.2000)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 19/C del 20 settembre 2000, respingeva il reclamo proposto da Antonio Cabrini, allenatore dell’A.C. Arezzo, avverso la decisione del competente Giudice Sportivo con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica fino a tutto il 27.9.2000, per comportamento offensivo verso gli Ufficiali di gara (Com. Uff. n. 14/C del 13 settembre 2000) in occasione della gara Arezzo/Modena del 10.9.2000. Con questa decisione propone appello il Cabrini, deducendo di non aver mai pronunciato la frase offensiva riferita dall’Assistente dell’Arbitro nel referto e chiedendo comunque una riduzione della sanzione inflittagli.
L’appello è infondato e va rigettato. L’Assistente dell’Arbitro, Sig. Stefano Papi, sia in sede di referto, sia in sede di supplemento di rapporto, ha riferito di aver sentito con certezza il Cabrini pronunciare la frase “Siete maledetti”, rivolta alla terna arbitrale. In sede di giudizio disciplinare l’accertamento del fatto oggetto del giudizio deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare (25 n. 1 C.G.S.), sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara ai quali è attribuito valore di prova privilegiata. Ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo dell’appellante che fornisce una diversa versione dell’episodio contestatogli. La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua e adeguata al comportamento antiregolamentare del Cabrini e non è suscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’allenatore Cabrini Antonio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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