F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 1 1 – APPELLO DELLA S.S. ADRIANO FLACCO PESCARA PN AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SACCHINI VICTOR (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D – Riunione del 17.2.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 1 1 - APPELLO DELLA S.S. ADRIANO FLACCO PESCARA PN AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SACCHINI VICTOR (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D – Riunione del 17.2.2000) In data 16.12.1999 la Signora Di Lisa Adelaide adiva la Commissione Tesseramenti al fine di ottenere l’annullamento del tesseramento del proprio figlio Sacchini Victor, minore d’età, per la S.S. Adriano Flacco Pescara PN per non avere, in qualità di genitore, sottoscritto la richiesta di tesseramento. La Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 17.2.2000, dichiarava la nullità della richiesta di tesseramento del calciatore Sacchini sottoscritta in data 9.9.1995 in favore della S.S. Adriano Flacco Pescara PN e disponeva il deferimento dell’atleta, della società e del suo presidente agli organi competenti per la violazione dell’art. 1 C.G.S.. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Adriano Flacco Pescara PN, invocando il ripristino del vincolo. Osserva la C.A.F. che la domanda come sopra proposta dalla Signora Di Lisa Adelaide è inammissibile, essendo stata inoltrata oltre i limiti prescrizionali previsti dall’art. 13 punto 2 C.G.S.. L’impugnata delibera dovrà essere quindi annullata perché pronunciata in accoglimento di un reclamo tardivo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla S.S. Adriano Flacco Pescara PN di Pescara, annulla l’impugnata delibera, ripristinando il tesseramento del calciatore Sacchini Victor in favore della società appellante, datato 9.9.1995. Ordina la restituzione della tassa versata.
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