F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 9 9 – APPELLO DELL’A.S. SORA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. BARLETTA IN MERITO AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA RIFERITO AL CALCIATORE PORTOGHESE MICHELE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 5/D – Riunione del 7.9.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 9
9 - APPELLO DELL’A.S. SORA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. BARLETTA IN MERITO AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA RIFERITO AL CALCIATORE PORTOGHESE MICHELE
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 7.9.2000)
Con decisione pubblicata nel C.U. n. 5/D - Riunione del 7 settembre 2000, la Commissione Vertenze Economiche rigettava il ricorso proposto dall’A.S. Sora avverso la certificazione dell’Ufficio Lavoro della F.I.G.C., secondo la quale incombeva sulla reclamante l’obbligo di versare all’A.C. Barletta la somma di L. 15.000.000, quale premio di addestramento e formazione tecnica del calciatore Portoghese Michele, trasferito il 30.9.1999 dal Barletta al Sora. Osservava la Commissione che la dichiarazione di rinuncia a detto premio, contenuta in un documento prodotto dalla ricorrente, non aveva carattere liberatorio, in quanto non sottendeva l’avvenuto (anche parziale) pagamento o la transazione svoltasi fra le società interessate, difettando i requisiti dell’art. 96 N.O.I.F.. Ma neppure esso poteva ricondursi alla previsione dell’art. 99 - e cioè qualificarsi come accordo per la riduzione del premio - trattandosi di dichiarazione unilaterale non accettata da controparte, mancando il suo invio all’Ufficio Lavoro nonché la data. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l’A.S. Sora, sostenendo che l’accordo circa la rinuncia al premio in questione era stata “condicio sine qua non” per il tesseramento del calciatore e aveva quindi risposto ad una transazione avvenuta tra le due società interessate. Era assurdo che il rinunciante avesse poi promosso il procedimento in corso; l’accettazione della rinuncia era evidentemente implicita; la data doveva intendersi quella del tesseramento e quindi vi era certezza anche su tale elemento dell’atto. Era dunque chiesto l’annullamento della decisione impugnata. L’appello è fondato. Il premio di addestramento e di formazione tecnica del quale si tratta riveste carattere patrimoniale; e, come tutti i diritti patrimoniali, è rinunciabile in mancanza di contraria normativa (che nella specie non sussiste). L’atto rilasciato dal legale rappresentante dell’A.C. Barletta, e da questa non disconosciuto nel corso del procedimento dinanzi alla C.V.E., integra una rinuncia unilateriale all’esercizio del cennato diritto e non deve necessariamente assumere i caratteri formali richiesti dalla delibera impugnata. Ritenuta valida la rinuncia, è chiaro che la società appellante nulla doveva a tale titolo alla controparte. La delibera stessa deve dunque essere annullata. Segue la restituzione della tassa corrisposta. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Sora di Sora (Frosinone), annullando l’impugnata delibera che fissava l’obbligo della società appellante al pagamento in favore dell’A.C. Barletta del premio suindicato. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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