F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTARCANGIOLESE/FANO DEL 3.9.2000, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO A.S. SANTARCANGIOLESE E DEL CALCIATORE BOLOGNA GIACOMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 4
4 - APPELLO DELL’A.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTARCANGIOLESE/FANO DEL 3.9.2000, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO A.S. SANTARCANGIOLESE E DEL CALCIATORE BOLOGNA GIACOMO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 56 del 9.11.2000)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato medesimo a carico della A.S. Santarcangiolese, per violazione degli artt. 1 e 7 C.G.S., e del calciatore Bologna Giacomo, per violazione dell’art. 1 C.G.S., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 56 del 9 novembre 2000, infliggeva all’A.S. Santarcangiolese la punizione sportiva della perdita della gara Santarcangiolese/Fano del 3.9.2000, per avere impiegato il calciatore Bologna Giacomo in posizione irregolare, dovendo lo stesso ancora scontare una giornata di squalifica inflittagli nell’ultima giornata del Campionato Nazionale Berretti della stagione scorsa, quando lo stesso calciatore era tesserato per il San Marino Calcio. Con la stessa decisione veniva inflitta al calciatore Bologna la squalifica per due giornate di gara. Avverso tale decisione propone appello l’A.S. Santarcangiolese, deducendo che il calciatore Bologna aveva regolarmente scontato la squalifica nel corso della stagione sportiva 1999/2000, in quanto la società per la quale era allora tesserato, il San Marino Calcio, che partecipava al Campionato Nazionale Dilettanti, aveva disputato dopo il 19.4.2000 altre due gare alle quali non aveva preso parte il calciatore in questione. Controdeduceva il Fano Calcio, eccependo l’inammissibilità del reclamo in quanto non inviato alla controparte ai sensi dell’art. 23 n. 5 C.G.S.. Preliminarmente il reclamo deve essere dichiarato ammissibile, in quanto, come risulta dalla ricevuta postale in atti, i motivi di reclamo sono stati inviati nei termini alla Società Fano Calcio. Nel merito il reclamo è infondato e va rigettato. Il calciatore Giacomo Bologna è stato squalificato per una giornata di gara con riferimento all’ultima partita del Campionato Nazionale Berretti disputata dalla squadra San Marino in cui allora militava. Il calciatore, tesserato per la stagione in corso con l’A.S. Santarcangiolese, in base al disposto dell’art. 12 n. 6 C.G.S., non potendo scontare la sanzione nello stesso Campionato Berretti, nella squadra e nel Campionato in cui giocava, essendo la squalifica intervenuta nell’ultima giornata, doveva scontarla nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza nella stagione sportiva 2000/2001. Nel caso in esame, il calciatore Bologna, in occasione della gara del Campionato Nazionale Dilettanti disputata il 3.9.2000, non aveva scontato la squalifica e si trovava pertanto in posizione irregolare. L’irregolare partecipazione del calciatore alla gara comporta pertanto la sanzione sportiva correttamente inflitta da primo giudice. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Santarcangiolese di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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