F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 7 7 – APPELLO DELL’A.C.VALNURE P.V.B. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RIZZI LUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 27.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 7 7 - APPELLO DELL’A.C.VALNURE P.V.B. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RIZZI LUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D del 27.10.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 11/D - Riunione del 27.10.2000, la Commissione Tesseramenti decidendo su richiesta del Comitato Regionale Emilia-Romagna, dichiarava la nullità del tesseramento del calciatore Luca Rizzi, avvenuto il 9.9.1996 per l’A.C. Valnure P.V.B., avendo accertato che il relativo modello, mancante della sottoscrizione del legale rappresentante di detta società e contenente firme del calciatore e dei genitori sostanzialmente divergenti da quelle autentiche (oltre che raccolte con modalità non conformi alle prescrizioni dell’art. 39 N.O.I.F.) denotava la irregolarità del tesseramento medesimo. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione l’A.C. Valnure, la quale sosteneva che il documento in questione (all’epoca non necessitante della firma societaria) era stato consegnato allo stesso calciatore per la raccolta delle sottoscrizioni sue e degli esercenti la potestà genitoriale; per quattro anni nessuno aveva contestato la regolarità del tesseramento. Chiedeva quindi l’annullamento dell’impugnata delibera. Rileva, preliminarmente, la C.A.F. che, in relazione all’epoca nella quale vennero tenuti gli illeciti comportamenti contestati - e principalmente quello della irregolare raccolta delle sottoscrizioni dei genitori del calciatore, che ha risvolti disciplinari a carico della società appellante - è ampiamente decorso il termine prescrizionale previsto dall’art. 13 comma 2 C.G.S., risalendo il tesseramento del Rizzi addirittura al settembre 1996. Ne consegue che la delibera impugnata deve essere annullata integralmente e senza rinvio con ripristino del tesseramento stesso a favore della A.C. Valnure P.V.B.. Va restituita la tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C. Valnure P.V.B. di Vigolzone (Piacenza), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il tesseramento del calciatore Rizzi Luca in favore della società appellante. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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