F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/01/2001 n. 1 1 – APPELLI DELLA POL. CAMPIGLIONE E DEL SIG. FACCIARONI GIORGIO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN FILIPPO VALLE/CAMPIGLIONE DEL 28.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 17 del 9.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/01/2001 n. 1 1 - APPELLI DELLA POL. CAMPIGLIONE E DEL SIG. FACCIARONI GIORGIO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN FILIPPO VALLE/CAMPIGLIONE DEL 28.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 17 del 9.11.2000) Con distinti atti la Polisportiva Campiglione Calcio e il dirigente della stessa Società, Facciaroni Giorgio, proponevano appello avverso, rispettivamente, la sanzione della penalizzazione di 3 punti da scontare nel campionato in corso e la sanzione della inibizione per anni tre, inflitte per illecito sportivo dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 9 novembre 2000. Deducevano a motivi, in via preliminare, la nullità del procedimento per violazione dell’art. 30 C.G.S., in quanto non avevano ricevuto l’atto di contestazione degli addebiti, costituito dal deferimento del Procuratore Federale in data 19.9.2000 e, nel merito, la mancanza di prova sull’esistenza del presunto illecito. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva. L’eccezione di nullità del procedimento è fondata e va accolta. L’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il Presidente della Commissione Disciplinare, una volta ricevuti gli atti, deve provvedere alla notificazione alle parti, a mezzo raccomandata, “dell’atto di contestazione degli addebiti” e dell’avviso di convocazione per il giudizio. Si tratta di due atti distinti.Il primo è costituito dall’avviso di convocazione, atto proprio del Presidente della Commissione Disciplinare. Il secondo è quello predisposto dal Procuratore Federale, contenente tutti gli elementi posti a fondamento dell’accusa e le prove richieste, che deve essere notificato per intero e non può essere riassunto per estratto nell’avviso di convocazione. Nel caso in specie, la Commissione Disciplinare ha notificato alla Pol. Campiglione e al Sig. Facciaroni, tramite raccomandata del 2.10.2000, unicamente l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, riportando sommariamente gli addebiti che risultavano dall’atto di deferimento del Procuratore Federale. In violazione del disposto della norma citata è stata quindi omessa la notifica dell’intero atto di contestazione, contenente gli elementi di fatto che la Procura Federale poneva a fondamento dell’accusa, l’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini e l’indicazione dei tesserati di cui si chiedeva l’escussione. L’omissione della notifica dell’intero atto di deferimento viola il diritto di difesa degli incolpati che non sono stati messi in condizione di conoscere compiutamente gli accertamenti svolti, i fatti posti a fondamento dell’incolpazione e i mezzi di prova richiesti, con la conseguente nullità del procedimento di primo grado. Essendo state violate le norme sul contraddittorio, la decisione impugnata deve essere annullata, ai sensi dell’art. 27, comma 5, C.G.S., e gli atti devono essere rimessi alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla Pol. Campiglione di Fermo (Ascoli Piceno) e dal Sig. Facciaroni Giorgio, annulla l’impugnata delibera con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per il rinnovo del procedimento. Ordina la restituzione delle relative tasse.
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