F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/01/2001 n. 3 3 – APPELLI – AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA DI CALCIO A CINQUE C.U.S. CAMPOBASSO/C.U.S. SALERNO DEL 28.4.1999 – DEI SIGG.RI BELLOMO ROBERTO (SQUALIFICA FINO AL 15.9.2001), AUFIERO ALBERTO (INIBIZIONE FINO AL 15.11.2001), RIVELLINO MAURIZIO (INIBIZIONE FINO AL 15.11.2001), CAPRARA AURELIO (INIBIZIONE FINO AL 15.7.2002) E DEL C.U.S. CAMPOBASSO (AMMENDA DI L. 1.000.000) (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 28 del 16.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/01/2001 n. 3 3 - APPELLI - AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA DI CALCIO A CINQUE C.U.S. CAMPOBASSO/C.U.S. SALERNO DEL 28.4.1999 - DEI SIGG.RI BELLOMO ROBERTO (SQUALIFICA FINO AL 15.9.2001), AUFIERO ALBERTO (INIBIZIONE FINO AL 15.11.2001), RIVELLINO MAURIZIO (INIBIZIONE FINO AL 15.11.2001), CAPRARA AURELIO (INIBIZIONE FINO AL 15.7.2002) E DEL C.U.S. CAMPOBASSO (AMMENDA DI L. 1.000.000) (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 28 del 16.11.2000) Con provvedimento dell’1 agosto 2000, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise i signori Rivellino Maurizio, Caparra Aurelio, Aufiero Alberto, Bellomo Roberto, Beatrice Gianluca e Fiorilli Giovanni per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver avvicinato l’arbitro della gara di Calcio a Cinque C.U.S. Campobasso-C.U.S. Salerno del 28.4.1999, al fine di indurlo a riportare nel referto l’espulsione del calciatore Maggiani Stefano al posto di Bellomo Roberto, effettivamente allontanato dal terreno di giuoco, e il C.U.S. Campobasso per rispondere della violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare deliberava di infliggere: al dirigente Caprara Aurelio la inibizione fino a tutto il 15.7.2002; al Presidente Rivellino Maurizio la inibizione fino a tutto il 15.5.2002; al dirigente Aufiero Alberto la inibizione fino a tutto il 15.11.2001; ai calciatori Fiorilli Giovanni e Beatrice Gianluca la squalifica fino a tutto il 15.11.2001; al calciatore Bellomo Roberto la squalifica fino a tutto il 15.9.2001; al C.U.S. Campobasso la sanzione dell’ammenda di lire 1.000.000 (Com. Uff. n. 28 del 16 novembre 2000). Avverso la predetta decisione propongono appello in questa sede i Sigg.ri Aufiero, Beatrice, Bellomo, Caprara, Fiorilli, Rivellino ed il C.U.S. Campobasso, chiedendo l’annullamento o la riforma del provvedimento impugnato. Gli appelli, che debbono essere riuniti per connessione, sono fondati e, pertanto, devono essere accolti. Occorre, infatti, rilevare in via preliminare che, ai sensi dell’art. 22, quinto comma, C.G.S. “competente a giudicare delle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale è la Commissione Disciplinare... della Lega, del Comitato o della Divisione di appartenenza dell’incolpato al momento di consumazione della violazione...”. Nel caso di specie, la competenza risultava essere, dunque, della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque. Restano, pertanto, assorbiti gli altri motivi di appello. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal C.U.S. Campobasso di Campobasso, dai calciatori Beatrice Gianluca e Bellomo Roberto, nonché dai Sigg.ri Aufiero Alberto, Caprara Aurelio, Fiorilli Giovanni e Rivellino Maurizio, annulla l’impugnata delibera, per incompetenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque per il rinnovo del procedimento. Ordina la restituzione delle tasse versate.
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