F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/01/2001 n. 4 4 – APPELLI DEL SIG. NICCOLINI MAURIZIO E DEL F.C. EMPOLI AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 8 E DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/01/2001 n. 4
4 - APPELLI DEL SIG. NICCOLINI MAURIZIO E DEL F.C. EMPOLI AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 8 E DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)
Con atto del 16.10.2000 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Maurizio Niccolini, dirigente del settore giovanile della Società F.C. Empoli, addebitandogli la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere preteso da propri calciatori ovvero dai loro genitori, approfittando della sua qualifica, l’esborso di somme di denaro per consentirne lo svincolo; la Società veniva a sua volta deferita ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, ritenuto provato l’addebito per due dei tre casi contestati al Niccolini (quelli riguardanti i calciatori De Biasi e Alberti), lo sanzionava con la squalifica per mesi otto, mentre al F.C. Empoli veniva inflitta l’ammenda di L. 3.000.000 (Com. Uff. n. 219 del 6 dicembre 2000). Contro la decisione sono stati proposte separate impugnazioni, di identico contenuto, con richiesta di assoluzione per insussistenza dei fatti e in subordine di riduzione delle sanzioni. Dispostane in via preliminare la riunione, per evidenti motivi di connessione, il Collegio rileva la infondatezza degli appelli.
Per il caso riguardante il calciatore Alberti la difesa lamenta che erroneamente la Commissione Disciplinare avrebbe privilegiato la ricostruzione dei fatti fornita dal padre del ragazzo rispetto alla negativa dell’incolpato. Vero è, al contrario, che la deposizione dell’Alberti, resi con spontaneità e ricchezza di particolari, appare del tutto attendibile in mancanza di motivazioni atte a legittimare il sospetto di un’accusa calunniosa, sicché il valore attribuitole dai primi giudici si appalesa giustificato. Quanto al caso De Biasi gli appellanti denunciano la ritenuta inattendibilità da parte dei primi giudici, della deposizione di persona (tale Sig. Roberto Borghetti, indicato quale osservatore dell’Empoli) che ha affermato di avere ricevuto dal Niccolini la lista di trasferimento del giovane calciatore e quindi di averla consegnata alcuni giorni dopo ai genitori del ragazzo. Il Collegio condivide sul punto le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Disciplinare. I genitori del De Biasi hanno illustrato con ricchezza di particolari, ciascuno per la parte rivestita, le modalità della trattativa e poi dell’incontro con il Niccolini nell’occasione della dazione della somma concordata per ottenere la lista di trasferimento del figlio; a fronte di una precisa e circostanziata accusa proveniente da persone che non avevano motivo di calunniare l’incolpato una volta venute in possesso della lista di svincolo, nessuna attendibilità può essere attribuita al Borghetti, evidentemente sollecitato a favorire il Niccolini (che era venuto a conoscenza dell’apertura dell’indagine federale), come è dimostrato dal contatto avuto con il padre del De Biasi (fogli 25 e 28 del carteggio). In conclusione, ritiene questa C.A.F. che vada confermata la responsabilità degli appellanti e per quel che attiene al motivo subordinato che non sussistano ragioni per addivenire alla riduzione delle sanzioni inflitte, che sono del tutto proporzionate alle infrazioni commesse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Niccolini Maurizio e dal F.C. Empoli di Empoli (Firenze), li respinge e dispone incamerarsi le tasse versate.
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