F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 4 4 – APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RUGGIERO DI LAURIA/NUOVA ACRI DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 15.12.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 4
4 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RUGGIERO DI LAURIA/NUOVA ACRI DEL 29.10.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 15.12.2000)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 16 novembre 2000, infliggeva alla S.S. Nuova Acri la punizione sportiva della perdita della gara Ruggiero di Lauria-Nuova Acri, disputata il 29.10.2000, per la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Morelli Massimo, in quanto squalificato dallo stesso Giudice con Com. Uff. n. 47 del 26 ottobre 2000. La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 86 del 15 dicembre 2000). Si appella a questa C.A.F. la S.S. Nuova Acri e torna ad eccepire la inammissibilità del reclamo proposto dall’A.C. Ruggiero di Lauria per violazione dell’art. 23 comma 10 C.G.S., non avendo essa ricevuto i motivi di reclamo addotti dalla controparte. L’impugnazione non è fondata. Ed invero emerge dagli atti che l’A.C. Ruggiero di Lauria ebbe ad inviare copia del reclamo introduttivo alla attuale appellante presso la sede sociale in via Padula, Pal. S. Francesco Acri (CS), che è il recapito indicato nell’annuario 2000-2001 della F.I.G.C.-Serie D, adoperato dalla stessa società nella presente procedura (cfr. reclamo proposto dalla S.S. Nuova Acri in data 21.11.2000, inviato in copia alla Ruggiero di Lauria, come da ricevuta di accettazione raccomandata in data 22.11.2000, ove, quale mittente, è indicata la S.S. Nuova Acri, Via Padula - Acri (CS). L’opposta tesi della reclamante - che l’indirizzo di corrispondenza non sia mai coinciso con quello della sede sociale - è quindi basato sulla mera affermazione dei suoi rappresentanti e non è suffragato dalle risultanze del procedimento. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Nuova Acri di Acri (Cosenza) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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