F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 01/02/2001 n. 8 8 – APPELLO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTA A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 19.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 01/02/2001 n. 8 8 - APPELLO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTA A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 113 del 19.1.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con la delibera citata in epigrafe, ha confermato la sanzione della squalifica del campo del F.C. Casertana per tre gare, con obbligo di disputare le stesse a porte chiuse, inflittale dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 110 del 17 gennaio 2001), a seguito dei comportamenti minacciosi e violenti tenuti da propri sostenitori in danno della terna arbitrale e dei calciatori della propria squadra nel corso dell’incontro Viribus Unitis/Casertana del 14.1.2001. La società reclamante, reiterando argomentazioni già prospettate dinanzi alla Commissione Disciplinare, chiede, con l’appello dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale, la revoca della sanzione o, in subordine, una sua riduzione, sia in considerazione di una asserita minore gravità dei fatti (rispetto alle valutazioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare), sia, e soprattutto, sulla base del contributo che i dirigenti del F.C. Casertana avrebbero fornito per l’identificazione dei propri tifosi responsabili dell’accaduto. Questa C.A.F. ha ritenuto sostanzialmente esatta e persuasiva la ricostruzione degli eventi posti a base della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare; in particolare, sulla base della costante giurisprudenza sportiva, non sembrano sussistere le condizioni per il ricorso alla prova televisiva, invocata dall’appellante, ai sensi dell’art. 25 comma 1) e dell’art. 9 commi 3 bis e 3 ter del C.G.S.. In considerazione, tuttavia, del comportamento tenuto dai dirigenti del F.C. Casertana, come ricostruibili sulla base degli atti ufficiali di gara, si può ritenere equa una diversa graduazione della sanzione, pur permanendo la valutazione della gravità, provata con chiarezza dagli atti ufficiali, degli episodi verificatisi nel corso della gara Viribus Unitis/Casertana del 14.1.2001. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dal F.C. Casertana di Caserta, riduce a n. 2 giornate la sanzione della squalifica del campo di giuoco con obbligo di disputa a porte chiuse. Dispone restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it