F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO, IN PROPRIO FAVORE, QUALE TECNICO, DEL SIG. ARUTA SOSSIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 29/D – Riunione del 20.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 5 5 - APPELLO DELL’AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO, IN PROPRIO FAVORE, QUALE TECNICO, DEL SIG. ARUTA SOSSIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 20.4.2001) La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29/D nella riunione del 20.4.2001, giudicando sul ricorso del calciatore Aruta Sossio per ottenere la declaratoria di nullità del proprio tesseramento da allenatore in favore della società Akragas Calcio di Agrigento, dichiarava nulle le liste di tesseramento come allenatore n. 28199 del 25.2.2000 e n. 26332 del 27.7.2000, a nome di Aruta Sossio, nato il 5.11.1971, in favore della società Akragas Calcio di Agrigento, in quanto non sottoscritte dall’interessato; deferiva, poi, ex art. 1.1. C.G.S. l’Akragas Calcio nonché il Presidente della stessa, Sig. Alfredo Prado, in relazione agli acclarati falsi. Si oppone a questa Commissione d’Appello Federale la società Akragas Calcio sostenendo: 1) il presente giudizio è comunque diverso da quello, giudicato del tutto simile dalla Commissione Tesseramenti, riguardante sempre l’Aruta Sossio, ma in qualità di allenatore e non di calciatore della Akragas Calcio; 2) la perizia calligrafica che dichiarava l’apocrifia della firma dell’Aruta riguardava il tesseramento come calciatore e non, come nel caso in esame, in qualità di allenatore; pertanto tale elemento non poteva trovare ingresso nel presente procedimento. A tal proposito produceva “relazione giurata grafoscopica di parte” che concludeva nella autenticità della firma dell’Aruta sul modello di tesseramento quale tecnico. Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarava che la firma apposta nel modello di tesseramento quale tecnico è di Aruta Sossio; di unificare, per connessioni soggettive ed oggettive il presente reclamo a quello relativo alla decisione della Commissione Tesseramenti del 12.1.2001; di disporre una adeguata sanzione disciplinare nei confronti dell’Aruta Sossio. Il reclamo è infondato e va quindi respinto. Dagli atti è emerso che in analoga situazione, riguardante la eccepita apocrifia delle firme dell’Aruta relativa al tesseramento in qualità di calciatore - e sempre per la medesima società Akragas Calcio - la perizia d’ufficio, disposta dalla Commissione Tesseramenti, stabilisce l’apocrifia di tale firma. E la Commissione, acquisita la suddetta perizia, rilevava icto oculi “una evidente somiglianza tra la firma dichiarata falsa dal perito e quelle apposte sulle liste di tesseramento da allenatore, qui in contestazione; nonché l’esistenza di profili di difformità tra tutte queste firme e quella autentica del calciatore analoghi a quelli rilevati in perizia. Il giudizio espresso dalla Commissione Tesseramenti è pienamente condivisibile, alla luce anche dei raffronti, operati da questa Commissione d’Appello Federale, fra le firme di cui alla perizia d’ufficio della Signora Laura Tosi e quella oggetto del presente procedimento. Condivisibili gli ulteriori argomenti logici e di fatto espressi dalla Commissione Tesseramenti: 1) la pretestuosità delle giustificazioni fornite dalla Akragas Calcio per il mancato utilizzo dell’Aruta in qualità di allenatore; 2) l’Aruta ha proposto reclamo alla Commissione Tesseramenti per l’annullamento del tesseramento come calciatore il 4.9.2000: e quindi in epoca successiva al presunto secondo tesseramento come allenatore; 3) non avrebbe senso che l’Aruta, come calciatore, agendo con il fine di interrompere ogni rapporto con la società, avrebbe “dimenticato” di impugnare il tesseramento come tecnico; la qual cosa lo avrebbe comunque tenuto legato alla società Akragas Calcio. Pertanto, l’unica spiegazione plausibile è che l’Aruta non fosse nemmeno a conoscenza delle liste di tesseramento come allenatore, perché mai sottoscritte. Alla luce di tali considerazioni emerge, con certezza, che tali firme sono apocrife. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’Akragas Calcio di Agrigento e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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