F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 8 8 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE DECISIONI RELATIVE AL CALCIATORE TACCA MARIO, AL SIG. GHIRLANDA MASSIMO E AL F.C. BIELLESE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 2 N.O.I.F. E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 127 del 6.7.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 8 8 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE DECISIONI RELATIVE AL CALCIATORE TACCA MARIO, AL SIG. GHIRLANDA MASSIMO E AL F.C. BIELLESE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 2 N.O.I.F. E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 127 del 6.7.2000) Con atto in data 25.5.2000, il Procuratore Federale, rilevato, sulla base di quanto emerso dagli atti ed accertato dall’Ufficio Indagini, che in data 26.7.1994 il calciatore Tacca Mario e la Società F.C. Biellese, a mezzo del suo Presidente, Ghirlanda Massimo, avevano convenuto la corresponsione in favore del primo di compensi a titolo di rimborso spese forfettario di L. 27.000.000 annui per ciascuna delle stagioni sportive 1994/95, 1995/96 e 1996/97 e che in data 6.10.1998 il Tacca aveva proposto ricorso innanzi il Tribunale di Biella per il riconoscimento di quanto convenuto nella suddetta scrittura senza darne comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti: 1) Tacca Mario, già calciatore della Società F.C. Biellese; 2) Ghirlanda Massimo, Presidente della Società F.C. Biellese; 3) Società F.C. Biellese; per rispondere: “i primi due della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 94 comma 1 lettera a) delle N.O.I.F. per avere concordato compensi a titolo di rimborso spese superiori al limite stabilito dall’art. 94 ter delle N.O.I.F.”; “il Tacca della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 94 comma 2 delle N.O.I.F. per avere proposto ricorso al Tribunale di Biella per il riconoscimento delle spettanze vantate nei confronti della Società F.C. Biellese S.r.l. senza averne dato comunicazione alla L.N.D.”; “la Società F.C. Biellese S.r.l. della violazione di cui all’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente”. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 6 luglio 2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tacca Mario, Ghirlanda Massimo e del F.C. Biellese, in ordine alla violazione dell’art. 94, comma 1 lettera a) delle N.O.I.F., per intervenuta prescrizione e dichiarava Tacca Mario responsabile della violazione di cui all’art. 94, comma 2 delle N.O.I.F., infliggendogli la sanzione della squalifica fino al 10.10.2000. Avverso questa decisione proponeva appello il Procuratore Federale deducendo l’erronea interpretazione della norma di cui all’art. 13 C.G.S., in quanto la seconda parte del 4° comma di tale articolo, nel determinare un termine prescrizionale derogatorio rispetto a quello di carattere generale anche per le infrazioni connesse ad irregolari pattuizioni economiche, lo avrebbe disciplinato differentemente solo per quanto attiene alla durata ma non anche per quanto concerne il relativo dies a quo. Il termine iniziale della prescrizione, nel caso in specie, dovrebbe pertanto ritenersi disciplinato dalla normativa di carattere generale e quindi identificato nell’ultimo atto diretto a commettere l’infrazione stessa. Nella fattispecie in esame l’ultimo atto dovrebbe essere individuato nel ricorso all’A.G. ordinaria proposto dal Tacca nei confronti della Società Biellese nell’ottobre del 1998. La Società Biellese presentava una memoria difensiva, chiedendo, in via preliminare, l’improcedibilità dell’appello, per omessa notifica al Presidente Massimo Ghirlanda e, nel merito, la conferma dell’impugnata decisione. L’appello è infondato e va rigettato. L’art. 13, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, laddove prevede che “in egual termine” (stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati i diritti di natura economica) si prescrivono le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche, deve essere inteso, secondo una interpretazione letterale e logica, in senso unitario, sia per quanto concerne la durata e sia per quanto riguarda il momento iniziale del termine di decorrenza della prescrizione. Le infrazioni disciplinari disciplinate da tale norma sono direttamente e ontologicamente collegate alle irregolari pattuizioni economiche e pertanto il termine iniziale di decorrenza non può che essere individuato nella data in cui sono maturati gli ultimi diritti di natura economica, in espressa deroga a quanto previsto dal 1° comma dell’art. 13 che disciplina fattispecie diverse. Nel caso in specie, la decorrenza del termine prescrizionale è stata correttamente fatta risalire al 30 giugno 1997, data in cui sono maturati gli ultimi diritti di natura economica connessi all’accordo del 26.7.1994. Le infrazioni disciplinari ad essa collegate devono pertanto ritenersi prescritte alla data del 30.6.1998. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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