F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’A.S. CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TOSO MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 18 del 14.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’A.S. CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TOSO MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 14.12.2000) L’appello proposto della A.S. Calcio Staggia concerne la delibera con la quale il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale, ha inflitto al Presidente della A.S. Calcio Staggia, Salvatore La Cava, l’inibizione di tre mesi e alla società stessa l’ammenda di L. 500.000, per avere irregolarmente tesserato un calciatore. Detto appello è inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., in relazione alla misura delle sanzioni inflitte. Alla dichiarata inammissibilità dell’appello, segue l’incameramento della relativa tassa Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Calcio Staggia di Staggia Senese (Siena) e dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it