F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 7 7 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 80.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-NAPOLI DEL 7.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 7 7 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 80.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-NAPOLI DEL 7.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 291 del 2 febbraio 2001, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, infliggeva alla Società Calcio Napoli la sanzione dell’ammenda di lire 80.000.000 con diffida, per i fatti violenti posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Lazio/Napoli del 7.1.2001. Avverso tale decisione propone appello la S.S.C. Napoli, deducendo a motivi: - che la sanzione inflitta non era proporzionata rispetto alle risultanze documentali e non teneva conto delle ridotte possibilità di attuare misure di prevenzione e controllo nei confronti della propria tifoseria, rispetto alla società ospitante; che la sanzione era eccessivamente afflittiva rispetto a casi più gravi; che la ulteriore sanzione della diffida era ingiustificata in quanto non ricorrevano i presupposti per l’applicazione automatica della stessa previsti dai commi 1° e 3° dell’art. 6 ter C.G.S.. Chiede, pertanto, la riduzione dell’ammenda inflitta e la revoca della diffida. L’appello è infondato e va rigettato. La sanzione inflitta appare pienamente adeguata e proporzionata rispetto ai gravi e ripetuti episodi di violenza posti in essere dai sostenitori del Napoli e descritti compiutamente nella relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini. Il comportamento dei tifosi, connotato da notevole gravità, ha comportato un pericolo per l’incolumità di spettatori, agenti della forza pubblica e vigili del fuoco. Tale comportamento avrebbe potuto determinare l’applicazione di più gravi sanzioni e nella decisione impugnata si è già tenuto conto, nella determinazione concreta della penalità, del ridotto potere di intervento da parte della società ospitata. Sotto questo profilo pertanto la decisione del primo giudice appare adeguatamente motivata e non merita censura. Con riguardo alla ulteriore sanzione della diffida, il motivo di doglianza dell’appellante non appare fondato, in quanto, nel caso di specie, non si è trattato di applicazione automatica della sanzione, prevista espressamente dal comma 3 dell’art. 6 ter C.G.S., nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell’art. 6 bis, bensì di applicazione della sanzione prevista dall’art. 8 lett. c), a carico delle società, che appare congrua tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Calcio Napoli di Napoli e dispone l’incameramento della tassa versata.
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