F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 5 5 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. SARICONI OTELLO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 dell’1.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 5 5 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. SARICONI OTELLO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 dell’1.3.2001) Con provvedimento del 23 novembre 2000, prot. n. 190/350pg/GF/en, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia: 1) Sariconi Otello, Componente del Comitato Provinciale di Lecce; 2) Giarracuni Luigi, Presidente della società U.S. Pro Aradeo; 3) Sticchi Luigi, Dirigente della società A.S. Nuova Assi Maglie; 4) De Donno Giovanni, calciatore della società A.S. Nuova Assi Maglie; 5) Cardinale Salvatore, calciatore della società U.S. Pro Aradeo; 6) Panizza Gianleo, calciatore della società U.S. Pro Aradeo; 7) De Paolis Marco, calciatore della società U.S. Pro Aradeo; 8) Antonacci Fabio, calciatore della società U.S. Pro Aradeo; 9) Martalò Luigi Claudio, allenatore della società U.S. Pro Aradeo; 10) la società U.S. Pro Aradeo; 11) la società A.S. Nuova Assi Maglie per rispondere: i primi nove della violazione di cui art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere comportamento antiregolamentare in occasione della gara Nuova Assi Maglie/Pro Aradeo del 16.1.2000; De Donno Giovanni, tesserato della società A.S. Nuova Assi Maglie. Cardinale Salvatore e De Paolis Marco, tesserati della società U.S. Pro Aradeo, per avere, pur non avendone titolo, preso parte, rispettivamente alle gare di campionato del 23.1.2000 Otranto/Nuova Assi Maglie e Pro Aradeo/Cariddi Cannole; De Paolis Marco, inoltre della violazione di cui art. 1 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere risposto alla convocazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini senza giustificazione; la società U.S. Pro Aradeo, della violazione di cui art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati; la società A.S. Nuova Assi Maglie, della violazione di cui art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia dichiarava la responsabilità di ciascuna delle persone di seguito riportate per gli addebiti loro ascritti ed infliggeva a ciascuna di esse le seguenti sanzioni: - al sig. Giarracuni Luigi (Pres. Pro Aradeo) l’inibizione per anni 2; - al sig. Sticchi Luigi (A.S. Nuova Assi Maglie) l’inibizione per anni 2; - al sig. De Donno Giovanni (calciatore Assi Maglie) la squalifica sino al 31.12.2001; - al sig. Cardinale Salvatore (calciatore Aradeo) la squalifica sino al 31.12.2001; - al sig. Panizza Gianleo (calciatore Aradeo) la squalifica di anni 1; - al sig. De Paolis Marco (calciatore Aradeo) la squalifica fino al 30.6.2001; - al sig. Antonacci Fabio (calciatore Aradeo) la squalifica di anni 1; - al sig. Martalò Luigi Claudio (allenatore Aradeo) la inibizione per anni 1; infliggeva altresì: - alla Soc. Nuova Assi Maglie l’ammenda di L. 1.000.000; - alla Soc. Pro Aradeo l’ammenda di L. 2.000.000; - assolveva il sig. Sariconi Otello per forti e seri dubbi di responsabilità (Com. Uff. n. 30 dell’1 marzo 2001). Avverso la predetta decisione propone appello, in questa sede, il Procuratore Federale limitatamente alla assoluzione del tesserato Sariconi Otello per errata valutazione del comportamento antiregolamentare posto in essere dal tesserato assolto e conferma le richieste formulate in prime cure al riguardo (lettera del 20 marzo 2001, prot. n. 408/350PF/CP/fmr). L’appello è parzialmente fondato. Al Sig. Sariconi viene contestato di essersi portato, al termine della gara in parola, nello spogliatoio del Direttore di gara, di essersi presentato a costui come un collega arbitro più anziano e di aver interferito nella compilazione della distinta delle espulsioni e delle ammonizioni. Negli atti processuali non trova riscontro la circostanza relativa all’interferenza circa la compilazione della distinta delle espulsioni e delle ammonizioni, mentre non viene contestato, neanche dall’interessato, che egli abbia accompagnato il Direttore di gara fin dentro al suo spogliatoio, che gli abbia posto interrogativi inopportuni circa episodi della partita, che nulla abbia fatto per palesare la propria reale identità. Tale comportamento, che nella stessa decisione impugnata viene definito incauto, censurabile, non corretto e tale da suscitare forti e seri dubbi, implica, per un dirigente federale, la violazione dell’art. 1 C.G.S. e, conseguentemente, l’irrogazione di una sanzione che, sulla base degli elementi riscontrati negli atti processuali, viene determinata nell’ammonizione. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Sariconi Otello la sanzione dell’ammonizione.
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