F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 10 10 – APPELLO DELL’U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2001 INFLITTA AL CALCIATORE CIARAMELLA GIUSEPPE CRISTIAN A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 10 10 - APPELLO DELL’U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2001 INFLITTA AL CALCIATORE CIARAMELLA GIUSEPPE CRISTIAN A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001) La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pronunciandosi in merito al deferimento proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti del calciatore Giuseppe Cristian Ciaramella, all’epoca dei fatti - luglio 2000 - tesserato per la S.S. Cavese 1919, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 12 comma 3 del “Regolamento dell’Attività di Procuratore”, infliggeva allo stesso calciatore la squalifica fino a tutto il 30.4.2001. Avverso tale decisione proponeva appello la U.S. Catanzaro, alla quale nelle more dell’iter procedimentale era stato trasferito in data 30.1.2001 il Ciaramella, sostenendo in sostanza come il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del Ciaramella Giuseppe Cristian penalizzasse, di fatto, una società del tutto estranea alla presunta violazione di norma federale ed alla quale, nel caso specifico, non poteva essere mosso alcun addebito. Chiedeva, pertanto, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore. L’appello è fondato e merita accoglimento. Fermo restando la responsabilità del Ciaramella in ordine alla contestazione mossagli, è indubitabile che il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato con altra società, sia stato in seguito trasferito alla società appellante, squadra estranea all’intera vicenda e che per la posizione in classifica è impegnata ad accedere alla disputa dei play-off. A ciò si aggiunga che il provvedimento disciplinare è risultato adottato con notevole lasso di tempo rispetto all’atto del deferimento del Procuratore Federale. La sanzione inflitta al Ciaramella può pertanto ridursi alla squalifica dello stesso fino all’11.4.2001. Si dispone la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Catanzaro di Catanzaro, riducendo all’11.4.2001 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian. Dispone la restituzione della tassa versata.
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