F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 6 6 – APPELLO PER IL SIG. GRECO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2004, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 dell’8.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 6 6 - APPELLO PER IL SIG. GRECO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2004, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 dell’8.3.2001) Per il Sig. Greco Rosario è stato proposto reclamo - avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 42 dell’8 marzo 2001 che, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, gli ha comminato la sanzione dell’inibizione temporanea (art. 9 n. 1 punto E) fino al 31.1.2004 - dall’Avv. Vittorio Russo Firastasi e dal Dott. Antonio Berardino, sulla base di una delega alla difesa innanzi a questa C.A.F.. L’appello è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione infatti, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall’interessato; è fatta salva, ovviamente, l’ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura “ad lites” che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persone non legittimate, l’appello come innanzi proposto per il Sig.Greco Rosario. Dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it