F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 7 7 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DOTTORE GIUSEPPE E DELL’A.S. OLMO 84 DONATELLO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F. E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 33 dell’1.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 7 7 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DOTTORE GIUSEPPE E DELL’A.S. OLMO 84 DONATELLO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F. E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 33 dell’1.3.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 33 del 1° marzo 2001, proscioglieva il Sig. Dottore Giuseppe, deferito dal Procuratore Federale in ordine alla violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 7 delle N.O.I.F., per avere, quale Componente del Comitato Provinciale di Cuneo, in occasione della gara Olmo 84 Donatello/Nuova Villanova dell’8.12.2000, svolto la funzione di Dirigente accompagnatore della società Olmo 84. Avverso questa decisione ha proposto appello il Procuratore Federale, deducendo che nel caso in specie doveva escludersi la buona fede del Dottore, come invece ritenuto dalla Commissione Disciplinare, in quanto lo stesso, a fine gara aveva esibito all’Arbitro non già la tessera di Dirigente accompagnatore, bensì quella di Dirigente federale. Inoltre, non poteva essere addotta, a riprova della sua buona fede, la modifica dell’art. 10 delle N.O.I.F., che ha interessato non già l’incompatibilità delle cariche federali con quelle di dirigente di società, ma soltanto la sanzione da irrogare. Nelle sue controdeduzioni all’appello proposto dalla Procura Federale il Sig. Dottore ribadiva la sua buona fede, in quanto in possesso di una tessera di dirigente della Società Olmo 84 rilasciata dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e deduceva di aver rassegnato le dimissioni da Componente del Comitato Provinciale di Cuneo il 12.12.2000. L’appello del Procuratore Federale è fondato e va accolto. Il Sig. Giuseppe Dottore, Componente del Comitato Provinciale di Cuneo fino al 12.12.2000, in occasione della gara Olmo 84/Nuova Villanova dell’8.12.2000, ha svolto le funzioni di Dirigente accompagnatore della società Olmo 84 Donatello in violazione del disposto di cui all’art. 10 comma 7 delle N.O.I.F.. Il possesso della tessera di dirigente della suddetta società, rilasciatagli dal Comitato Regionale non vale ad elidere la sua responsabilità, sotto il profilo della buona fede. Come dirigente federale, infatti, doveva ben conoscere obblighi, doveri e incompatibilità connessi alla sua carica. Nel caso specifico, poi, il Dottore era perfettamente consapevole del doppio ruolo rivestito, dal momento che dopo la gara, recatosi nello spogliatoio dell’Arbitro per assolvere ai suoi compiti di Dirigente accompagnatore della squadra, ha esibito all’Arbitro proprio la sua tessera di dirigente federale, con il fine evidente di far rimarcare la sua posizione all’interno dell’Organizzazione federale. La buona fede nel comportamento del Dottore neppure può essere desunta dalla modifica dell’art. 10 delle N.O.I.F., dal momento che questa modifica ha comportato soltanto una sanzione diversa per l’inosservanza del divieto stabilito dal comma 7. Si ritiene pertanto equo irrogare a Dottore Giuseppe, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 7 delle N.O.I.F., la sanzione di mesi tre di inibizione e alla Società Olmo 84 Donatello l’ammenda di lire 500.000 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla l’impugnata delibera, infliggendo al Sig. Dottore Giuseppe la sanzione dell’inibizione per mesi 3 ed all’A.S. Olmo 84 Donatello quella dell’ammenda di L. 500.000.
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