F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 10 10 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI MONSIGNORI NICOLÒ E BRUSCHI MATTEO, TESSERATI PER LA POL. COLLEPEPE, DEI SIGG.RI VULPIANI FULVIO E PAPI MARINO, TESSERATI PER L’A.S. DERUTA, E DELL’A.S. DERUTA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 38 del 7.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 10 10 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI MONSIGNORI NICOLÒ E BRUSCHI MATTEO, TESSERATI PER LA POL. COLLEPEPE, DEI SIGG.RI VULPIANI FULVIO E PAPI MARINO, TESSERATI PER L’A.S. DERUTA, E DELL’A.S. DERUTA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 7.3.2001) Il Procuratore Federale in data 18 gennaio 2001 deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica presso il Comitato Regionale Umbria i calciatori Monsignori Nicolò e Bruschi Matteo, tesserati per la Polisportiva Collepepe, ed i Sigg. Vulpiani Fulvio e Papi Marino, tesserati per l’A.S. Deruta per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Veniva deferita anche l’A.S. Deruta per la violazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Secondo l’atto di deferimento i due calciatori sarebbero stati schierati sotto falso nome dalla A.S. Deruta nella gara Deruta/Petrignano disputata per il Campionato Esordienti Provinciale l’8 maggio 2000. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 7 marzo 2001, proscioglieva tutti gli incolpati rilevando la insussistenza del fatto. Il Procuratore Federale, con telegramma in data 26 marzo 2001, ha preannunciato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado chiedendo nel contempo copia degli atti relativi ma non ha dato seguito al preannuncio con l’invio dei motivi. L’appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 27, n. 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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