F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 13 13 – APPELLO DELL’U.S.TAGLIOLESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 DEL SIG. PIETROPOLLI ROBERTO E FINO AL 31.12.2001 DELL’ALLENATORE MENEGATTI MAURIZIO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 del 28.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 13 13 - APPELLO DELL’U.S.TAGLIOLESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 DEL SIG. PIETROPOLLI ROBERTO E FINO AL 31.12.2001 DELL’ALLENATORE MENEGATTI MAURIZIO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 28.3.2001) L’Unione Sportiva Tagliolese ha presentato rituale ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al C.U. n. 39 del 28 marzo 2001, con la quale, su deferimento del Presidente di quel Comitato Regionale, è stata inflitta la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2002 al dirigente dell’U.S. Tagliolese, Pietropolli Roberto, e la sanzione dell’inibizione sino al 31.12.2001 all’allenatore Menegatti Maurizio. Osserva questa Commissione che il ricorso è inammissibile per quel che riguarda la posizione del Menegatti, in quanto la sanzione inflittagli è inferiore ad un anno e quindi non impugnabile (art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.). Per quanto attiene, invece, alla posizione del Pietropolli, inibito fino al 30.6.2002, la sanzione appare ben commisurata alla gravità del fatto, come dettagliatamente esposto nel supplemento al rapporto di gara, redatto dall’Arbitro Giacon Thomas il 22.2.2001. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come innanzi proposto dall’U.S. Tagliolese di Taglio di Po (Rovigo), così decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta all’allenatore Menegatti Maurizio; - lo respinge per la parte inerente la sanzione dell’inibizione irrogata al Sig. Pietropolli Roberto; -ordina l’incameramento della relativa tassa.
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