F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 1,2 1 – APPELLO DEL SIG. ANDRIOLI DOMENICO E DELLA POLISPORTIVA LIBERTAS NICOLOSI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA RAMACCA/LIBERTAS NICOLOSI DEL 2.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33 dell’11.1.2001) 2 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA S.S. LIBERTAS NICOLOSI, INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA RAMACCA/LIBERTAS NICOLOSI DEL 2.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33 dell’11.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 1,2 1 - APPELLO DEL SIG. ANDRIOLI DOMENICO E DELLA POLISPORTIVA LIBERTAS NICOLOSI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA RAMACCA/LIBERTAS NICOLOSI DEL 2.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell’11.1.2001) 2 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA S.S. LIBERTAS NICOLOSI, INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA RAMACCA/LIBERTAS NICOLOSI DEL 2.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell’11.1.2001) A seguito di denuncia del Presidente della società A.C.S. Misterbianco in ordine a presunte irregolarità verificatesi in occasione dell’incontro Ramacca/Libertas Nicolosi del 2 aprile 2000, valido per il Campionato di 1ª Categoria e conclusosi sul punteggio di 1-1, l’Ufficio Indagini procedeva ad approfonditi accertamenti, all’esito dei quali erano deferiti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia il Sig. Andrioli Domenico, già Presidente della Libertas Nicolosi, nonché detta società. Al dirigente veniva contestata duplice violazione dell’art. 2 n. 1 C.G.S. per avere, prima della gara di cui sopra, offerto a calciatori e dirigenti della squadra avversaria la somma di cinque milioni affinché perdessero la partita e quindi, al termine dell’incontro, avere promesso agli stessi calciatori del Ramacca un regalo se avessero conseguito un risultato positivo nella partita da disputare contro la società Universal Misterbianco. Alla Libertas Nicolosi si contestava la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S. in ordine agli addebiti elevati a carico del Presidente e quella presunta ex art. 6 comma 5 C.G.S. per avere tale Manduca Carmelo, dipendente del Presidente Andrioli, promesso di offrire un pranzo ai calciatori del Ramacca se avessero battuto la Universal Misterbianco. La Commissione Disciplinare affermava la responsabilità dei soggetti deferiti e puniva il dirigente Andrioli con l’inibizione per la durata di tre anni e la società Libertas Nicolosi con la penalizzazione di 6 punti in classifica. La decisione è stata impugnata dall’Andrioli, dalla Società Libertas Nicolosi e dal Procuratore Federale. In via preliminare il Collegio ha disposto la riunione degli appelli per evidenti motivi di connessione. I soggetti sanzionati invocano l’assunzione e solo per la società si prospetta in subordine la riduzione della pena; dal canto suo il Procuratore Federale chiede l’aggravamento della penalizzazione inflitta, da elevare a 15 punti. Osserva il Collegio, in punto di fatto, che gli addebiti mossi al Sig. Andrioli sono fondati. È vero, come assume l’appellante, che l’inchiesta federale prese l’avvio per accertare la sussitenza di un presunto illecito in ordine alla gara Nicolosi/Ramacca che si sospettava commesso ai dirigenti delle due società e che dalle indagini espletate nulla risultò al riguardo; peraltro è altrettanto certo che gli interrogatori di tesserati fecero emergere circostanze fino a quel momento ignorate, cioè l’offerta di denaro prospettata dal Presidente Andrioli a dirigenti e calciatori del Ramacca per “addomesticare” il risultato dell’incontro e poi, a fine gara, la promessa di regalie in caso di risultato positivo nella gara contro la squadra del Misterbianco. Di queste illecite proposte hanno parlato i dirigenti Destro Alfonso, Cristalli Antonino, Diliberto Manfredo e il calciatore Fortuna Pietro, le cui dichiarazioni appaiono coerenti integratesi a vicenda; la loro genuinità è dimostrata proprio dal rilievo che l’indagine in corso, come si è già detto, mirava all’accertamento di fatti (quali la pretesa alterazione dell’elenco dei calciatori del Ramacca, l’omesso invio dei motivi di reclamo della controparte), che nulla avevano a che vedere con le illecite proposte avanzate dall’Andrioli. Si è trattato, in conclusione, di rilevazione spontanea di episodi, fino a quel momento sconosciuti, che dimostrano la sussistenza degli illeciti contestati; è appena il caso di ricordare che l’illecito sportivo si consuma anche con il semplice tentativo di corruzione, cioè mediante la formazione di una offerta per perdere una gara, ovvero con l’incentivazione a vincere, che rappresenta pur sempre un “quid pluris” rispetto alla fisiologia del rapporto agonistico. Vanno pertanto rigettati gli appelli del Presidente Andrioli e della Società Libertas Nicolosi e confermata la loro responsabilità rispettivamente per violazione dell’art. 2 n. 1 (illecito sportivo) e 6 n. 1 (responsabilità diretta) C.G.S., senza che occorra attardarsi sull’episodio ascritto alla stessa società a titolo di responsabilità presunta. Mentre la sanzione inflitta al dirigente non può essere diminuita in quanto contenuta nel minimo edittale (art. 2 n. 4 C.G.S.), va invece accolto l’appello del Procuratore Federale che ha chiesto l’aggravamento della pena per la società. La responsabilità diretta di questa deve essere punita a norma di regola (art. 2 n. 2 C.G.S.) con la retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato disputato nella stagione sportiva 2000/2001. Il rigetto degli appelli di parte comporta l’incameramento delle tasse versate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti del Sig. Andrioli Domenico, dalla Pol. Libertas Nicolosi di Nicolosi (Catania) e dal Procuratore Federale, così decide: respinge gli appelli del Sig. Andrioli Domenico e dalla Pol. Libertas Nicolosi; accoglie l’appello del Procuratore Federale, disponendo la retrocessione della Pol. Libertas Nicolosi, (ai sensi dell’art. 8 lett. g, C.G.S.), all’ultimo posto in classifica del Campionato 2000/2001; ordina l’incameramento delle relative tasse.
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