F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 4 4 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL C.U.S. CAMPOBASSO E TESSERATI DIVERSI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 198 del 23.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 4 4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL C.U.S. CAMPOBASSO E TESSERATI DIVERSI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 198 del 23.3.2001) Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise: 1. Rivellino Maurizio - Presidente società C.U.S. Campobasso; 2. Caprara Aurelio - Dirigente società C.U.S. Campobasso; 3. Aufiero Alberto - Dirigente società C.U.S. Campobasso; 4. Bellomo Roberto - Tesserato società C.U.S. Campobasso; 5. Beatrice Gianluca - Tesserato società C.U.S. Campobasso; 6. Fiorilli Giovanni - Tesserato società C.U.S. Campobasso; 7. C.U.S. Campobasso per rispondere i primi sei della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in particolare perché al termine della gara di Calcio a Cinque C.U.S. Campobasso/C.U.S. Salerno del 28.4.1999 avvicinavano l’arbitro della gara Minicucci Pasquale al fine di indurlo a riportare nel referto l’espulsione del calciatore Baggiani Stefano al posto di Bellomo Roberto, effettivamente allontanato dal terreno di gioco e l’ultima della violazione di cui all’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Il procedimento aveva tratto origine da una denuncia anonima, senza data, indirizzata ai massimi rappresentanti di settore, con la quale era stato segnalato che in occasione della gara del Torneo Nazionale CUSI di Calcio a Cinque tra il CUS Campobasso e il CUS Salerno, disputatasi a Campobasso, e nella quale il denunciante era stato spettatore, nonostante il direttore di gara Minicucci avesse espulso il calciatore del CUS Campobasso, Bellomo Roberto, la relativa squalifica era stata comminata al calciatore Baggiani Stefano, il quale non aveva partecipato alla gara. Tale circostanza aveva consentito al CUS Campobasso di partecipare alla fase finale della manifestazione disputatasi a Bari (classificandosi al secondo posto) nella quale era stato schierato sempre il calciatore Bellomo. Si precisava, infine, che “...tantissime persone sono a conoscenza che lo scambio di persona è avvenuto per espresso volere dell’arbitro sig. Minicucci, il quale è stato avvicinato dai dirigenti del CUS Campobasso e convinto a modificare il referto”. A tale iniziativa aveva fatto seguito una ulteriore denuncia in data 11 ottobre 1999 da parte di tali Ballanti Massimo e Miozza Giuseppe, arbitri fuori quota, indirizzata alle stesse persone e non invece al Presidente del Comitato Regionale Molise della F.I.G.C. pressappoco di analogo contenuto. Detta Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nell’albo del Comitato Regionale Molise il 16.11.2000, riteneva tutti i deferiti responsabili delle incolpazioni loro ascritte applicando diverse sanzioni meglio precisate in tale atto. Gli interessati avevano proposto appello avverso tale delibera alla C.A.F., organo che nella riunione del 4.1.2001, con delibera pubblicata nel C.U. n. 14/C, aveva annullato l’impugnato provvedimento con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque per il rinnovo del procedimento. Tale Commissione, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 6 comma 1 e 2, 8 e 9, C.G.S.: • in parziale accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, irrogava al calciatore Beatrice Gianluca e all’allenatore Fiorilli Giovanni, la sanzione della squalifica fino al 30.11.2001 e alla società CUS Campobasso, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di lire 1.000.000; • assolveva Rivellino Maurizio, Caprara Aurelio, Aufiero Alberto e Bellomo Roberto e la società CUS Campobasso - quest’ultima a titolo di responsabilità diretta - dagli addebiti loro ascritti per non aver commesso il fatto. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore Federale rilevando come dal complesso della documentazione in atti emerge la prova della responsabilità anche dei tesserati mandati assolti in primo grado. Osserva preliminarmente questa Commissione che l’appello del Procuratore Federale deve intendersi circoscritto alla posizione dei soggetti assolti dalla Commissione Disciplinare. Ciò premesso l’appello in esame deve essere respinto. Invero dalla documentazione in atti del tutto sfornito di prove si appalesa il coinvolgimento nell’addebito del “favorito” Bellomo Roberto e del Presidente del CUS Campobasso, così come devono escludersi responsabilità in capo ad Aufiero Alberto e Caprara Aurelio, dirigenti della società in ordine alla incolpazione elevata nei loro confronti. Con motivazioni precise ed aderenti alle emergenze provedimentali la Commissione di primo grado ha mandato assolti detti tesserati e la società CUS Campobasso, motivazioni che vengono pienamente condivise da questo Consesso in quanto convincenti. La decisione del primo giudice va per l’effetto integralmente confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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