F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.S.F.C. SECONDIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DI N. 11 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA S.G.S., PER PARTECIPARE A GARE DEL CALCIATORE TIBELLO LUIGI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 44 del 29.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.S.F.C. SECONDIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DI N. 11 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA S.G.S., PER PARTECIPARE A GARE DEL CALCIATORE TIBELLO LUIGI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 29.3.2001) Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la delibera di cui in epigrafe, ha inflitto alla società A.S.F.C. Secondigliano la penalizzazione di undici punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza (stagione 2000-2001), in ragione delle risultanze ufficiali, in base alle quali il calciatore Luigi Tibello, nato il 27.6.1986, ha partecipato a 11 gare (indicate nella delibera dello stesso Giudice Sportivo) senza essere tesserato. Con reclamo presentato dinanzi a questa C.A.F. la società A.S.F.C. Secondigliano assume che la lista di tesseramento del calciatore Luigi Tibello è stata “smarrita in un plico inviato all’Ufficio Tesseramento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale Campania”. Come emerge dagli atti ufficiali di questa causa, e, in particolare, dagli accertamenti condotti dal Giudice Sportivo di 2° Grado, la società Secondigliano non ha fornito alcuna prova del tesseramento del calciatore Tibello, limitandosi a affermazioni non suffragate da qualunque riscontro oggettivo. La stessa mancanza di un qualsivoglia sostegno probatorio caratterizza anche le argomentazioni addotte nel reclamo innanzi a questa Commissione d’Appello Federale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S.F.C. Secondigliano di Napoli ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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