F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 2 2 – APPELLO DELL’A.S. GIOVANI RECALE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SIG. ACCONCIA CAMILLO, DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 ALLA SOCIETÀ, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 71 del 12.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 2 2 - APPELLO DELL’A.S. GIOVANI RECALE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SIG. ACCONCIA CAMILLO, DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 ALLA SOCIETÀ, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 12.4.2001) La A.S. Giovani Recale ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 12 aprile 2001, con la quale è stata comminata l’inibizione per un anno al dirigente Acconcia Camillo nonché l’ammenda di L. 1.000.000 e la penalizzazione di tre punti in classifica alla società. Sostiene la ricorrente che la responsabilità diretta del Presidente Acconcia è stata esclusa dalla stessa Commissione Disciplinare e che la inibizione gli è stata inflitta per mera responsabilità oggettiva, mentre si sarebbe dovuto tener conto del comportamento dell’Acconcia successivo alla conoscenza dei fatti posti in essere dal Panice ed in particolare del ritiro del ricorso da quest’ultimo autonomamente predisposto. Circa la sanzione inflitta alla società, la ricorrente ne ha eccepito l’eccessiva severità, chiedendo la revoca della penalizzazione dei tre punti in classifica. Osserva questa Commissione che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte inerente le sanzioni dell’inibizione al Sig. Acconcia e dell’ammenda alla società, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., essendo inferiori ai limiti previsti per la proposizione del ricorso. Per quel che riguarda la penalizzazione di tre punti inflitta all’A.S. Giovani Recale, il ricorso deve invece essere respinto in quanto le indagini condotte dall’Ufficio Indagini della Federazione hanno evidenziato circostanze e fatti gravemente lesivi di ogni principio di lealtà sportiva e correttezza morale statuita dal Codice di Giustizia Sportiva a tutela della regolarità delle competizioni sportive, onde la sanzione comminata appare tutt’altro che eccessiva. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come innanzi proposto dall’A.S. Giovani Recale di Recale (Caserta), così decide: lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente le sanzioni dell’inibizione al Sig. Acconcia Camillo e dell’ammenda alla Società; lo respinge per la parte inerente la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica nel Campionato 2000/2001; dispone l’incameramento della tassa versata.
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