F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL SIG. MOXEDANO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 3.12.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AI SENSI DEGLI ARTT. 19 COMMA 2 E 37 COMMI 3 E 6 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 57 del 10.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 6 6 - APPELLO DEL SIG. MOXEDANO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 3.12.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AI SENSI DEGLI ARTT. 19 COMMA 2 E 37 COMMI 3 E 6 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 57 del 10.5.2001) Avendo il Sig. Salvatore Moxedano, dinanzi alla Commissione d’Appello Federale dichiarato di riconoscere la propria responsabilità in ordine alle contestazioni ed avendo implicitamente rinunziato all’eccezione d’incompetenza funzionale del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oggetto di esame, è solo la richiesta di riduzione della sanzione. In tal senso può essere accolto il reclamo, nella considerazione che appare quanto meno verosimile l’assunto del reclamante secondo il quale la colpa di non avere vigilato è dipesa dall’affidamento che egli aveva riposto sulle persone che curavano l’attività del Settore Giovanile dell’A.C. Savoia 1908 Spa. La sanzione va ridotta quindi fissando il periodo d’inibizione a tutto maggio 2002. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Sig. Moxedano Salvatore, riduce al 31.5.2002 la sanzione dell’inibizione già inflittagli dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.
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