F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 9 9 – APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL VICE ALLENATORE COCCIA MARIANO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FERMANA/GIULIANOVA DEL 10.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 9 9 - APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL VICE ALLENATORE COCCIA MARIANO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FERMANA/GIULIANOVA DEL 10.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001) Oggetto del reclamo è la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (Comunicato Ufficiale n. 186/C del 21 marzo 2001) nella parte in cui, provvedendo sul deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto la squalifica fino a tutto il 31.12.2001 nei confronti del vice allenatore Mariano Coccia. Sono due i motivi di gravame. Con il primo di essi si eccepisce la formazione del giudicato sul presupposto che lo stesso fatto addebitato al Coccia, sarebbe stato già giudicato dal Giudice Sportivo con provvedimento del 12.12.2000, divenuto definitivo per non essere stato lo stesso impugnato. Con il secondo motivo, si chiede una congrua riduzione della sanzione. Entrambi i motivi non possono essere accolti. Non è esatto, infatti, che il Giudice Sportivo abbia già giudicato il Coccia Mariano per la violazione dell’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva e specificatamente “per avere tentato di aggredire il direttore di gara al rientro negli spogliatoi”. Dal documento acquisito (fl. 63) risulta invece che il provvedimento è stato emesso esclusivamente nei confronti della Fermana Calcio Spa, quale oggettivamente responsabile dei fatti commessi in occasione della partita Fermana/Giulianova del 10.12.2000 e giudicando esclusivamente sulle segnalazioni fatte dal Direttore di gara Sig. Tonin Aldo, con il referto relativo. Pur essendovi in detto documento un riferimento all’allenatore in seconda, peraltro agevolmente identificabile, alcun provvedimento a carico del “presunto tesserato” veniva pronunciato, a differenza di quanto avvenuto, invece, nei confronti della Società, la cui responsabilità oggettiva veniva sanzionata con una ammenda di L. 5.000.000 riferita al comportamento dei propri sostenitori ed a quello “dell’individuo che sostava indebitamente nel recinto di gioco” e che, secondo il rapporto del Direttore di gara, aveva tentato di aggredire quest’ultimo dopo aver profferito contro di lui espressioni offensive. La Commissione Disciplinare, è stata poi investita del giudizio, a seguito del deferimento, disposto dal Procuratore Federale su referto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, Sig. Salvatore Paolo, che, nell’esercizio della sua funzione, aveva rilevato il fatto del tentativo di aggressione e si era incaricato di segnalare l’autore dello stesso. Non essendovi alcun dubbio sulla identificazione e, quindi, sulla attribuibilità del fatto al Coccia, peraltro implicitamente ammesso, posto che con i motivi si deduce solo l’improcedibilità per precedente giudicato, si tratta di stabilire se effettivamente questo si sia formato o meno. È di elementare cognizione che il giudicato non si formi sul fatto, ma sull’autore di esso. Il Coccia non è stato giudicato dal Giudice Sportivo cui si può solo ascrivere di avere omesso di accertare le generalità dell’individuo che aveva tentato di aggredire l’arbitro per poi procedere alla sua incriminazione. Se Coccia fosse stato giudicato, certamente la Commissione Disciplinare avrebbe preso la stessa decisione che ha pronunciato nei confronti della società e cioè “il non luogo a procedere... in quanto già sanzionata dal Giudice Sportivo”. Non merita accoglimento nemmeno il motivo subordinato e cioè quello con cui si chiede una congrua riduzione della sanzione. Il fatto riveste carattere di gravità, la cui entità non può essere attenuata dall’invocato atteggiamento “dell’intervento di un dirigente della Fermana”. Questo atteggiamento va posto ed è stato posto a titolo di attenuazione della sanzione a favore della società e non anche del Coccia, il quale, molto probabilmente, solo per essere stato trattenuto si è limitato al tentativo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Fermana Calcio di Fermo (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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