F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 2 2 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RECLAMO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. BENVENUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA CASALESE S.R.L. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 18.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 2 2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RECLAMO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. BENVENUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA CASALESE S.R.L. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 18.1.2001) Il Procuratore Federale ha proposto ricorso per revocazione della delibera di inammissibilità del suo appello avverso il proscioglimento degli ex dirigenti della società Casalese S.r.l. Benvenuti Davide, Visioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Telesforo, Casetti Bruno e Ghelfi Giuliano, incolpati di violazione dell’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F., pronunciato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna (Com. Uff. n. 25 del 18 gennaio 2001), emessa da questa C.A.F. per tardività della presentazione (vedasi Com. Uff. n. 21/C del 2 marzo 2001). Il ricorso è stato deliberato in punto di ammissibilità da questa Commissione (Com. Uff. n. 30/C del 4.5.2001), che ha poi disposto ulteriori accertamenti, in esito ai quali l’appello appare fondato e deve essere accolto. Ai deferiti di cui sopra era stato contestato di avere amministrato la società Casalese nel biennio precedente la dichiarazione del suo fallimento, incorrendo così nella sanzione prevista dal citato art. 21; la Commissione Disciplinare aveva peraltro rilevato che costoro erano cessati dalla carica amministrativa il 12.6.1996, mentre il fallimento era stato dichiarato l’11.7.1998 e quindi oltre il biennio prescritto. A proposito del ricorso per revocazione deve rilevarsi che la tardività della presentazione dell’appello ordinario era stata ritenuta da questa Commissione sulla base della data di ricezione della comunicazione della delibera impugnata, a mezzo di un fax non corrispondente a quello dell’Ufficio di Procura Federale; da qui l’evidente errore di fatto che ha poi consentito di valutare ammissibile il ricorso per revocazione. Infondata è la tesi di originaria inammissibilità dell’appello del Procuratore Federale, avanzata dai deferiti con memoria difensiva, in quanto erroneamente basata sul presupposto che il preannuncio telegrafico dovesse essere fatto nei tre giorni dalla pubblicazione della decisione sul bollettino del Comitato Regionale, anziché - come invece corretto, trattandosi di decisione adottata su deferimento - dalla comunicazione delle parti interessate (termine rispetto al quale l’appello è tempestivo ex art. 27 comma 2 C.G.S.). Nel merito deve osservarsi che il biennio antecedente alla declaratoria di fallimento, che fonda la responsabilità degli amministratori, non deve calcolarsi con riferimento alla data della loro cessazione dall’incarico, bensì, ai sensi dell’art. 37 N.O.I.F., da quella della avvenuta comunicazione all’Ente federale, rispetto alla quale tale cessazione assume efficacia nell’ambito sportivo. Dall’indagine che questa C.A.F. ha effettuato presso il competente Comitato, è emerso che la comunicazione prescritta dall’art. 37 ora citato non è mai avvenuta, il che impedisce di ritenere - a prescindere dalla efficacia dichiarata della trascrizione della cessazione dagli incarichi solo il 16.7.1996, ovvero dopo il fallimento - che gli effetti in ambito federale della cessazione esonerino i deferiti dalla loro responsabilità. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F., deve applicarsi nei confronti di tutti costoro la sanzione della preclusione alla assunzione di qualunque incarico nell’ambito della F.I.G.C.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge ai Sigg. Benvenuti Davide, Visioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Telesforo, Casetti Bruno e Ghelfi Giuliano la sanzione della preclusione di cui all’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F..
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