F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.C. MARCON G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BALLÒ SCALTENIGO/MARCON G.S. DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 36 del 7.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 6 6 - APPELLO DELL’A.C. MARCON G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BALLÒ SCALTENIGO/MARCON G.S. DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 7.3.2001) Dal rapporto dell’Arbitro della gara Ballò Scaltenigo/Marcon G.S., disputata il giorno 11.2.2001 nell’ambito del Campionato di 2ª Categoria del Comitato Regionale Veneto, risulta che l’incontro fu sospeso al 47° del secondo tempo, mentre era in corso il recupero, per essersi verificata in campo una rissa che ebbe a coinvolgere i calciatori delle due squadre, nonché i tesserati occupanti le panchine e addirittura il pubblico presente sugli spalti. Il Giudice Sportivo, oltre ad infliggere provvedimenti disciplinari, disponeva la ripetizione della gara ritenendo da un canto che erano venute meno le condizioni per ripristinare la normalità di svolgimento dell’incontro e dall’altro che l’Arbitro non aveva mostrato sufficiente decisione per reprimere la rissa. Contro questa decisione reclamava l’A.C. Marcon G.S. che chiedeva la conferma del risultato acquisito al momento della sospensione (2-1 a suo favore). La Commissione Disciplinare, acquisito un supplemento di rapporto dell’Arbitro, ne giustificava la decisione di interrompere la gara, la cui prosecuzione era stata resa impossibile dalla “rissa collettiva, allargatasi dal campo alla tribuna”; deliberava pertanto di respingere l’opposizione e di confermare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo. L’A.C. Marcon G.S. ha appellato la decisione sostenendo che il motivo scatenante della rissa era da ascriversi ad atto di violenza di un calciatore della squadra avversaria, da considerare quindi oggettivamente responsabile degli accadimenti; l’appellante ha concluso in via principale per l’assegnazione della vittoria “a tavolino” con il punteggio di 2-0 e in via subordinata per la conferma del risultato conseguito sul campo. L’appello non merita accoglimento. Preliminarmente va rilevato che la conclusione prospettata in via principale costituisce domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 27 n. 4 C.G.S.. La decisione dei primi giudici merita piena conferma: si è verificata, in campo e sugli spalti, una rissa, cioè una colluttazione generalizzata che ha coinvolto tutti i presenti. Ciò posto, è inutile stabilire quale soggetto vi abbia dato origine, in quanto la responsabilità finisce per coinvolgere tutti i partecipanti e quindi entrambe le squadre (nei confronti di ciascuna delle quali, più correttamente, si sarebbe dovuto adottare la punizione sportiva della perdita della gara). Dal rigetto dell’appello consegue l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Marcon G.S. di Marcon (Venezia) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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